Concluse
1. ottobre 2018 - 15. gennaio 2019

Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali

L'Assistenza in materia penale (AIMP, RS 351.1) è finora limitata alla cooperazione penale con gli Stati. Sono anche state adottate alcune basi giuridiche per la cooperazione con tribunali penali internazionali. Le principali sono la legge federale del 22 giugno 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI, RS 351.6) e la legge federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (RS 351.20) la cui durata è limitata a fine 2023. Queste basi giuridiche non permettono tuttavia una cooperazione senza lacune con tutte le istituzioni penali internazionali. Il presente avamprogetto intende permettere la cooperazione con tutte le istituzioni penali internazionali senza tuttavia obbligare la Svizzera a farlo. I consolidati principi dell'AIMP vanno applicati anche in questo ambito. Si crea così una migliore sintonia tra gli obiettivi di politica estera della Svizzera e le sue possibilità giuridiche.