Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita
Il 1°agosto 2008 sono entrate in vigore le modifiche del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) tese a concretare l'articolo 123a della Costituzione federale (Cost.; RS 101) sull'internamento a vita di criminali sessuali o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia. Secondo l'articolo 64c capoverso 1 del CP, l'autorità competente esamina, d'ufficio o su richiesta, se sono date nuove conoscenze scientifiche che consentono di dimostrare che il criminale può essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. L'autorità cantonale decide fondandosi sul rapporto della Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. L'articolo 387 capoverso 1bis CP impone al Consiglio federale di emanare un'ordinanza che disciplini la nomina dei membri e la loro retribuzione nonché la procedura e l'organizzazione interna.