Modifica dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
Le basi legali in vigore per la banca dati inerente all'esecuzione (BDE) secondo l'articolo 69a OPI, allestita dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), non offrono più un sostegno sufficiente per lo sviluppo e la gestione di una banca dati moderna e conforme ai requisiti minimi della sicurezza sul lavoro. Attualmente, l'articolo 69a OPI stabilisce unicamente chi può accedere alla BDE, ma mancano informazioni dettagliate sullo scopo e il contenuto dei dati da rilevare. In particolare non viene esplicitamente indicato chi è tenuto a registrare quali dati in quale momento e chi è tenuto ad aggiornarli. Inoltre mancano le basi legali inerenti alla valutazione, alle autorizzazioni d'accesso e alle condizioni in materia di protezione dei dati necessarie per l'esercizio, la manutenzione e la gestione della BDE. L'articolo 69a OPI è stato riveduto e completato in tal senso (art. 69a-69k OPI). I nuovi contenuti del disciplinamento sono orientati esclusivamente all'amministrazione e all'esecuzione. Di conseguenza non comportano alcuna modifica o legittimazione dei diritti e degli obblighi per i datori di lavoro e i lavoratori, ma solo per gli organi competenti per la sicurezza sul lavoro.