Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup)
La partecipazione della Svizzera a Schengen nel settore degli stupefacenti richiede adeguamenti legali puntuali unicamente per l'aspetto “certificati per viaggiatori malati•: per i viaggiatori nello spazio Schengen è possibile esportare o importare stupefacenti necessari ai fini di una terapia medica sempre che si esibisca un apposito certificato. In seguito agli adeguamenti legali nell'ambito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343) le modalità necessarie devono ora essere regolate nell'ordinanza sugli stupefacenti.