Visti i vantaggi che l'allegato 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli comporta per l'economia agraria elvetica, è nell'interesse della Svizzera estenderlo, a medio termine, al materiale di moltiplicazione delle colture speciali come ortaggi, vite, frutta e piante ornamentali. Affinché una simile estensione possa essere prospettata nei colloqui bilaterali con l'UE, è necessario introdurre determinate autorizzazioni nell'ordinanza sulle sementi. La modifica consente inoltre di adeguare alcuni passi alle nuove norme UE, di colmare determinate lacune, di precisare talune formulazioni e di procedere a piccoli adattamenti di natura redazionale.