Concluse
6. agosto 2015 - 29. gennaio 2016

Revisione delle ordinanze sulla protezione dei biotopi e delle zone palustri di importanza nazionale

Secondo l'articolo 16 capoverso 2 OPN (RS 451.1) la Confederazione deve regolarmente riesaminare e aggiornare i cinque inventari dei biotopi e il inventario delle zone palustri. Uno degli obiettivi principali delle revisioni è mettere a disposizione dei Cantoni, ai fini dell'esecuzione, dati aggiornati e precisi basati a loro volta sui dati forniti dai Cantoni a livello di ordinanze federali. Infatti, nell'ambito dell'esecuzione degli inventari federali i Cantoni hanno precisato la delimitazione degli oggetti federali in maniera parcellare e vincolante.