Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Con l'associazione a Schengen, nel 2008, si è radicalmente modificato il regime dei controlli sulle persone alle frontiere nazionali della Svizzera: mentre tali controlli non sono praticamente più ammessi alle frontiere interne, quelli alle frontiere esterne sono stati rafforzati. Il Consiglio federale ha varato un pertinente piano d'azione «Gestione integrata delle frontiere» dotato di diverse misure, la grande maggioranza delle quali sono già state attuate e sono ormai operative, mentre alcune richiedono una trasposizione legislativa. Questa trasposizione è oggetto del presente progetto. Il testo della LStrI è inoltre adeguato in via squisitamente formale (non materiale) alla terminologia del Codice frontiere Schengen (CFS).
Da qualche tempo gli specialisti chiedono inoltre che la disposizione penale accessoria della LStrI riguardante il traffico di migranti (art. 116 LStrI) venga maggiormente adeguata alle esigenze pratiche e che sia vagliato un innalzamento della pena massima. Il progetto attua peraltro la mozione 17.3857 Abate «Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera».
Il regolamento si prefigge, in particolare, di fornire all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera personale e mezzi sufficienti per consentirle di svolgere più efficacemente i suoi compiti nell'ambito dei controlli di frontiera e dei rimpatri. Per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento sono previste diverse misure: graduale ampliamento, fino a 10 000 membri, di un corpo permanente costituito dal personale di Frontex nonché, principalmente, da personale distaccato inviato dagli Stati Schengen, rafforzamento del mandato nell'ambito dei rimpatri e intensificazione della cooperazione con i Paesi terzi. Vengono inoltre definiti un nuovo ciclo politico strategico pluriennale e una pianificazione integrata per quanto riguarda la gestione europea delle frontiere. Viene inoltre effettuato un adeguamento nella legge sull'asilo che prevede esplicitamente l'obbligo per la persona interessata da una decisione d'allontanamento di lasciare lo spazio Schengen.
La mozione 18.3002 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di legge che adegui in modo mirato lo statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio. L'obiettivo consiste nell'eliminare gli ostacoli maggiori all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone che rimangono in Svizzera a lungo termine. Sarà attuata simultaneamente anche la mozione 15.3953 del consigliere nazionale Gerhard Pfister, la quale incarica il Consiglio federale di adeguare le basi legali al fine di vietare in generale alle persone ammesse provvisoriamente di recarsi nel Paese d'origine, analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti.
La Svizzera ha negoziato un accordo temporaneo con il Regno Unito sull'ammissione facilitata dei cittadini britannici che desiderano esercitare un'attività lucrativa in Svizzera in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall'Unione europea (UE) e di non applicabilità dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. L'accordo temporaneo ha come scopo di facilitare fino alla fine del 2020 l'ammissione di cittadini britannici che desiderano esercitare un'attività lucrativa.
Il 14 dicembre 2018 il Parlamento ha adottato la modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), che tiene conto dei recenti sviluppi nel settore della migrazione (18.026; Norme procedurali e sistemi d'informazione). L'attuazione di tale modifica esige disposizioni esecutive in diverse ordinanze del settore della migrazione.
Il presente accordo è stato firmato il 25 febbraio 2019 e assicura la protezione dei diritti acquisiti in base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) dei cittadini svizzeri nel Regno Unito e dei cittadini britannici in Svizzera. L'accordo tutela i diritti acquisiti nell'ambito della Libera circolazione delle persone (allegato I ALC), della coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II ALC) e del riconoscimento reciproco delle qualificazioni professionali (allegato III ALC).
L'accordo entrerà in vigore dal momento in cui, a causa dell'uscita del Regno Unito dall'UE, cesserà l'applicabilità dell'ALC. Per l'attuazione del trattato si propone l'adeguamento dei testi di leggi.
Il primo progetto riguarda la trasposizione del pacchetto di riforme concernente il sistema d'informazione Schengen, e il secondo una modifica della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). La LSISA è adattata affinché le espulsioni siano registrate nel sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC) e affinché sia allestita una statistica completa sui rimpatri dei cittadini di Stati terzi e di quelli europei.
L'ETIAS è un sistema automatizzato di autorizzazione ai viaggi analogo all'Electronic System for Travel Authorization (ESTA) statunitense. Prima di mettersi in viaggio, i cittadini di Stati terzi esentati dall'obbligo del visto che desiderano entrare nello spazio Schengen in vista di un soggiorno breve devono (salvo rare eccezioni) sollecitare online un'autorizzazione ai viaggi ETIAS sottostante a tassa (7 euro) valida tre anni.
Con il suo progetto la Commissione propone di modificare la legge sull'asilo affinché le persone con lo statuto di persone bisognose di protezione (statuto S) possano ricongiungersi con le loro famiglie secondo le stesse regole applicate alle persone ammesse provvisoriamente (statuto F). Anche le persone bisognose di protezione devono attendere tre anni dalla concessione dello statuto per poter ricongiungersi con le loro famiglie. La modifica legislativa proposta dovrebbe permettere alle autorità federali di garantire la protezione provvisoria dei profughi di guerra che nell'immediato non hanno prospettive di poter tornare a casa, senza oberare il sistema svizzero in materia di asilo con innumerevoli procedure di asilo individuali.
Il presente progetto intende sostituire le attuali carte di soggiorno in forma cartacea con un documento moderno in formato carta di credito con dati biometrici integrati (fotografia e firma) e privo di microchip. Il progetto riguarda le seguenti categorie di stranieri: i frontalieri, a prescindere dalla loro nazionalità (permesso G), i familiari di membri del corpo diplomatico che svolgono un'attività lucrativa (permesso Ci), i richiedenti l'asilo (N), le persone ammesse provvisoriamente (F) e i cittadini dell'UE/AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (L), di un permesso di dimora (B) o di un permesso di domicilio (C).
Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha adottato l'Agenda Integrazione Svizzera e ha definito le indennità da versare ai Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati (MNA). Il progetto disciplina, da un lato, l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera. In questo contesto occorre aumentare la somma forfettaria a favore dell'integrazione per rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente dagli attuali 6000 franchi a 18 000 franchi. Al tempo stesso occorre codificare a livello di ordinanza il processo di prima integrazione e l'utilizzo della somma forfettaria a favore dell'integrazione per la promozione linguistica precoce. Dall'altro lato, il progetto disciplina l'indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai MNA. Le spese computabili sostenute dai Cantoni per l'assistenza e l'aiuto sociale ammontano a complessivi 100 franchi per giorno e MNA. Conformemente alla decisione del Consiglio federale, la Confederazione si farà carico di queste spese in ragione di 86 franchi.
Il regolamento UE 2017/2226 istituisce un sistema elettronico di ingresso e uscita (EES) per il rilevamento dell'entrata e della partenza dei cittadini di Stati terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata. L'introduzione di EES consente di abolire la timbratura manuale dei documenti di viaggio sostituendola con la registrazione elettronica delle entrate e delle partenze. Con ciò è data la possibilità agli Stati Schengen di automatizzare le operazioni di controllo di frontiera per tutti i viaggiatori mediante sistemi self-service e varchi automatici. Ciò richiede un documento di viaggio munito di un microchip con l'immagine del volto e le impronte digitali. Gli Stati Schengen hanno inoltre la possibilità di istituire su base volontaria un programma nazionale di facilitazione (National Facilitation Programme, NFP).
L'attuazione del regolamento (UE) 2016/1624 presuppone anche alcuni adeguamenti a livello esecutivo nell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) e nell'ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). In parallelo sono poste in consultazione anche alcune modifiche di ordinanze nel settore della migrazione.
Il 16 dicembre 2016 l'Assemblea federale ha adottato la modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) per migliorare l'integrazione (13.030; Integrazione). L'attuazione delle modifiche di legge è stata suddivisa in due pacchetti. Il primo pacchetto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, verte essenzialmente sull'abolizione del contributo speciale sul reddito per le persone rientranti nel settore dell'asilo nonché su un adeguamento tecnico riguardante il finanziamento delle somme forfettarie globali. Il secondo pacchetto, che entrerà verosimilmente in vigore nell'estate 2018, abbraccia le rimanenti modifiche di legge. La legge sugli stranieri ottiene il nuovo titolo di «Legge federale sugli stranieri e sull'integrazione» (LStrI).
La legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, licenziata dal Parlamento il 16 dicembre 2016, richiede che siano emanate disposizioni esecutive. In questo contesto l'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte viene sottoposta a revisione totale.
In occasione della votazione popolare del 5 giugno 2016 il progetto per velocizzare le procedure d'asilo è stato accolto dal 66,8 per cento dei votanti e da tutti i Cantoni. Siccome il progetto presuppone lavori di adeguamento di ampio respiro, è suddiviso in tre pacchetti e posto in vigore a tappe dal Consiglio federale. Nel quadro di un primo pacchetto le disposizioni di legge che non richiedono disposizioni esecutive a livello di ordinanza sono state poste in vigore dal Consiglio federale il 1° ottobre 2016.
Un secondo ambito riguarda la messa in vigore delle disposizioni di legge riguardanti la procedura di approvazione dei piani e l'adeguamento delle pertinenti disposizioni esecutive. Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente questo secondo ambito alla metà del 2016. La consultazione si è conclusa il 26 gennaio 2017. L'entrata in vigore di queste disposizioni è prevista per l'inizio del 2018.
Il terzo ambito, oggetto della presente consultazione, riguarda tutte le rimanenti disposizioni del progetto per velocizzare le procedure (disposizioni procedurali, disposizioni riguardanti la protezione giuridica, ecc.). L'attuazione di queste disposizioni richiede in particolare adeguamenti dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).
L'accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti prevede una collaborazione bilaterale più intensa per quanto riguarda prevenzione, indagini e scoperta in materia di infrazioni doganali. Visti i legami economici e l'elevato volume degli scambi di merci, simili infrazioni danneggiano gli interessi economici, fiscali e di politica commerciale dei due Paesi contraenti. Tra l'altro, la conclusione dell'accordo rappresenta per gli Stati Uniti una condizione per avviare futuri negoziati relativi a un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (tuttavia senza alcuna garanzia). Un accordo di questo genere semplificherebbe il trattamento doganale all'importazione di merci dagli Stati Uniti ed è dunque nell'interesse della Svizzera.
Il 16 dicembre 2016 è stata modificata la legge sugli stranieri (13.030; Progetto integrazione). Ora si tratta ora di adeguare anche le pertinenti ordinanze. Il Progetto integrazione richiede lavori di attuazione a tratti assai onerosi, pertanto è stato suddiviso in due pacchetti di legge che il Consiglio federale porrà in vigore a tappe. Il presente, primo pacchetto si concentra sull'abolizione del contributo speciale sul reddito, finalizzata ad agevolare ai richiedenti l'asilo l'esercizio di un'attività lucrativa. Sono inoltre previste modifiche in vista dei programmi d'integrazione cantonali 2018-2021.