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Die Zuger Regierung hat die Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Wald vom 17. Dezember 1998 (EG Waldgesetz; BGS 931.1) in erster Lesung verabschiedet. Die kantonalen Bestimmungen über den Wald sind teilweise nicht mehr mit Bundesrecht und der weiterentwickelten Praxis kompatibel. Diese Diskrepanzen sollen mit einer Teilrevision behoben werden. Ebenfalls sollen die behördlichen Zuständigkeiten transparenter und eindeutiger abgebildet werden. Weitere Anpassungen erfolgen in den Bereichen Beitragswesen, Waldplanung, Erholungsnutzung und Waldfeststellung. Nachdem der Regierungsrat das Gesetz in 1. Lesung verabschiedet hat, geht es nun in die externe Vernehmlassung.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di 22 ordinanze agricole.
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) e l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600), l’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81), l’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura (OAS-A; numero RS non ancora noto), l’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’orticoltura (OAS-O; numero RS non ancora noto), l’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’economia forestale (OASEF; RS 814.812.36), l’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari in settori particolari (OASSP; RS 814.812.35) e l’ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’utilizzo di prodotti fitosanitari (ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF; numero RS non ancora noto).
Die Zuger Regierung hat die Teilrevision der Verordnung über die Fischerei in erster Lesung verabschiedet. Vier Elemente stehen im Zentrum: Die vollziehende Anpassung infolge der Änderung des Bundesrechts in Bezug auf die Fangmindestmasse; Anpassungen in der Netzfischerei, um langfristig ein nachhaltiger Fischbestand im Ägerisee zu sichern; Aufnahme einer Forderung der Fischervereine zur Jugendförderung in Bezug auf die Patentarten für die Fischerei im Zugersee und schliesslich die Erhöhung der Mahngebühr für die zu späte Ablieferung der obligatorischen Fangstatistik.
La modifica mira in particolare all’allineamento alla nuova normativa dell’UE in materia di sanità animale. In questo contesto, si includono nell’OFE diverse epizoozie, altre epizoo-zie esistenti vengono ricategorizzate e si inaspriscono in linea generale i provvedimenti da adottare in caso di focolaio di un’epizoozia altamente contagiosa. Si emana una rego-lamentazione sull’identificazione dei camelidi del vecchio e nuovo mondo e si ampliano le regolamentazioni in materia di registrazione e controllo degli effettivi per le aziende di acquacoltura. Infine, si emana una disposizione per il versamento di un’indennità ai Can-toni con il ricavato della tassa di macellazione per il programma nazionale di sorveglianza.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di tre ordinanze agricole del Consiglio federale.
L’obiettivo della revisione è di garantire la disponibilità di dati rilevanti per la sicurezza di tutte le sostanze importanti in Svizzera. Ciò consentirà di valutare e, se necessario, di ridurre i rischi che essi comportano. L’obbligo di notifica esistente per le nuove sostanze deve essere adattato di conseguenza. Inoltre, i requisiti minimi per la lingua dell’etichettatura nell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11), nell’ordinanza sui biocidi (OPBioc; RS 813.12), nell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161), in alcuni allegati dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) e l’ordinanza sui concimi (OCon; RS 916.171) sono armonizzati con le disposizioni della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) (perlomeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio).
L’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» intende rafforzare la protezione della varietà delle specie e assicurarne la conservazione a lungo termine, ma rafforzare al contempo la protezione del paesaggio e promuovere la cultura della costruzione. Il Consiglio federale condivide le richieste dell’iniziativa, ma le respinge giudicandole eccessive. Il Consiglio federale oppone pertanto all’iniziativa un controprogetto indiretto con cui intende garantire la creazione a livello nazionale di una superficie protetta sufficiente a favore della natura.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di 11 ordinanze agricole del Consiglio federale e di un'ordinanza del DEFR.
Accogliendo due mozioni identiche (CAPTE-N 20.4340 e CAPTE-S 21.3002), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una nuova revisione dell’OCP. Per garantire una coesistenza regolata tra l’uomo, i grandi predatori e gli animali da reddito, le disposizioni dell’ordinanza saranno adattate entro il margine consentito dalla vigente legge sulla caccia (RS 922.0). La durata della consultazione nettamente ridotta consente l’entrata in vigore della modifica nell’estate 2021.
Die Verordnung regelt, wer für die Melde-, Unterhalts- oder Bekämpfungspflicht verantwortlich ist. Gemäss Art. 36a Abs. 1 EG USG sind dies die an Grundstücken berechtigten Personen. Verpflichtet sind die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, bei verpachteten Liegenschaften die Pächterinnen und Pächtern und bei vermieteten Liegenschaften die Mieterinnen und Mietern, soweit nicht eine Verwaltung für den Unterhalt der Liegenschaft zuständig ist (Art. 2 bis 5 NBV). Es wird zudem festgehalten, wie die im Anhang vermerkten Arten gemeldet, unterhalten bzw. bekämpft werden müssen. Die Aufgaben der Verwaltung (Überprüfung der Meldung/Bekämpfung, die Pilotversuche, die Information) werden in den Artikel 8 bis 11 geregelt. Artikel 12 regelt die Duldung und ersatzweise Vornahme von Unterhalts- und Bekämpfungsmassnahmen.