Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Con la presente modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) l'infestazione da Aethina tumida, piccolo scarabeo degli alveari, deve essere assegnata alle epizoozie da combattere e non più alle epizoozie da sorvegliare, in modo tale che in caso di sospetto e di epizoozia si possano adottare provvedimenti. La presenza del piccolo scarabeo degli alveari è stata individuata nell'Italia meridionale nell'estate del 2014 e dai risultati delle analisi emerge come il parassita si sia stabilito in Italia e ulteriormente diffuso. A causa dell'intenso movimento di api tra l'Italia meridionale e l'Italia settentrionale, prima o poi il piccolo coleottero raggiungerà anche la Svizzera, è solo una questione di tempo. Siccome le importazioni di colonie di api, provenienti in particolare anche dall'Italia, avvengono solitamente nei mesi privamerili e siccome a marzo inizia la stagione di volo delle api, già allora si dovrebbe avere la possibilità di adottare misure contro l'infestazione da Aethina tumida. Per tale motivo è necessaria una modifica tempestiva dell'OFE.
Diverse disposizioni dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) attualmente in vigore sono precisate da tre nuove ordinanze: l'ordinanza sulla protezione degli animali nell'allevamento si basa sull'articolo 29 OPAn e precisa i principi relativi all'allevamento di animali ai sensi dell'articolo 25 OPAn. L'ordinanza sulla detenzione di cani e animali da compagnia si basa sull'articolo 209 OPAn e contiene disposizioni che precisano la detenzione, in particolare di cani. L'ordinanza sulla detenzione di animali selvatici si basa sull'articolo 209 OPAn e fissa i requisiti per la detenzione di animali selvatici di diverse specie.
La legge federale per la protezione dei beni culturali (LPBC) è sottoposta a revisione totale. In conseguenza alle modifiche apportate alla LPBC, deve essere adattata anche la relativa ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC; RS 520.31). Pertanto viene sottoposta anch'essa a revisione totale.
Dopo che le Camere federali hanno approvato, in data 27 settembre 2013, la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), occorre adattare di conseguenza anche l'ordinanza sulla protezione civile (OPCi). D'ora in avanti essa dovrà disciplinare ad esempio i criteri per la proroga dei termini e dei limiti temporali massimi in relazione ai lavori di ripristino (nuovo art. 27 cpv. 2bis LPPC) e i dettagli inerenti ai controlli eseguiti dall'UFPP (nuovo art. 28 LPPC).
I diritti di partecipazione di cui attualmente la parte lesa dispone nella procedura penale militare sono meno estesi di quelli previsti dal nuovo Codice di procedura penale. Il processo penale militare che ha fatto seguito all'incidente della Jungfrau nel 2007 ha evidenziato che il diritto vigente non soddisfa tutte le esigenze di un codice di procedura penale moderno per quanto concerne i diritti di parte della parte lesa. La Commissione ritiene pertanto che vi sia la necessità di intervenire a livello legislativo e propone di adeguare i diritti di parte della parte lesa nella procedura penale militare a quelli previsti dal Codice di procedura penale svizzero.
Vi abbiamo sottoposto il rapporto sull'esercito 2010 il 1° ottobre 2010. Esso presenta il profilo delle prestazioni, un modello di base e i mezzi finanziari necessari. Quando avrete terminato l'esame del rapporto e saranno decisi il quadro e gli orientamenti della sua attuazione, vi sottoporremo nel 2013 un messaggio per modificare le relative basi legali.
L'avamprogetto di legge ha lo scopo di creare una base legale formale unitaria per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). L'attuale ripartizione in due leggi separate sarà soppressa. L'avamprogetto prevede in particolare per il SIC nuove misure di acquisizione di informazioni (soggette ad autorizzazione) e una nuova forma di elaborazione dei dati. Anche in considerazione dell'attuale situazione di minaccia, il SIC potrà così continuare ad assumere efficacemente il suo ruolo di organo di sicurezza preventivo della Confederazione.
Questa legge (RS 520.3) ha ormai più di quaranta anni e sarà sottoposta a revisione totale per essere adeguata in particolare alla Costituzione federale (RS 101), alla legge sui sussidi (RS 616.1) e alla legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1). La revisione permetterà inoltre di integrare nella legislazione svizzera le disposizioni del Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
La legge dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento del Paese attualmente in vigore deve essere adeguata alla nuova situazione economica e modernizzata. A prescindere dalle cause di una crisi, l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) deve poter intervenire rapidamente e in modo mirato in situazioni di grave penuria imminenti o già sopraggiunte che riguardano l'intero Paese. La stretta interconnessione e la forte dinamicità dei moderni processi di approvvigionamento esigono reazioni più rapide in caso di problemi. L'AEP dovrà concentrarsi sempre di più sull'obiettivo di contribuire a rafforzare la resistenza delle infrastrutture ancor prima che insorgano problemi di approvvigionamento, soprattutto a livello di telecomunicazioni, logistica dei trasporti e reti elettriche. I gestori delle infrastrutture che con i loro servizi forniscono un contributo fondamentale alla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero accertarsi fin d'ora di essere in grado di operare anche in condizioni prossime alla crisi. Nell'ambito della revisione della LAP occorre creare degli strumenti per coinvolgere in modo ottimale questi attori, con misure mirate, nella prevenzione delle crisi attuata dall'AEP.
Il Servizio delle attività informative della Confederazione tratta i dati concernenti l'estero nel sistema ISAS. Quest'ultimo si basa su un esercizio pilota conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, limitato al più tardi fino a giugno 2015. Con l'avamprogetto di legge l'esercizio pilota sarà concluso e verrà creata una base legale formale per proseguire la gestione del sistema di trattamento dei dati.
La presente revisione parziale precisa in particolare la ripartizione delle competenze e del finanziamento tra Confederazione, Cantoni, Comuni e gestori degli impianti d'accumulazione in relazione ai sistemi per dare l'allarme alla popolazione. Il principio del finanziamento da parte dell'organo responsabile finora applicato da Confederazione e Cantoni rimane invariato.
L'esecuzione dela restituzione e il ritiro di armi in prestito diventerà in futuro più efficace e sarà disciplinata analogamente alla collaudata procedura per il ritiro cautelativo di armi personali e armi personali in prestito. In futuro, un incarico ai comandanti di circondario da parte della BLEs potrà avvenire. Il quale da parte sua può incaricare del ritiro dell'arma in prestito le autorità cantonali di polizia.
Nell'ambito dell'ultima revisione della LPPC, entrata in vigore il 1o gennaio 2012, l'8 settembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di elaborare un nuovo progetto di legge volto a colmare le lacune individuate dall'operazione ARGUS. L'obiettivo principale della revisione è quindi quello di evitare che vengano prestati servizi di protezione civile abusivi e versate IPG illecite, in particolare estendendo il sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) ai militi della protezione civile. La LPPC subisce inoltre altre modifiche necessarie.
Il rapporto fissa le linee direttrici e delle misure per la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile per gli anni a partire da 2015. Il presente progetto di rapporto è stato elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni.
In linea con la revisione parziale della LPPC, l'OPCi è stata modificata soprattutto nei settori dell'istruzione, del materiale e delle costruzioni di protezione, ma anche in altri settori come ad esempio la protezione dei dati. Di conseguenza occorre modificare anche l'Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4) e l'Ordinanza sulle dogane (OD, RS 631.01).
Il Rapporto sull'esercito, che costituisce la concretizzazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito delineato nel Rapporto sulla politica di sicurezza, tematizza i problemi dell'esercito e le misure volte alla loro eliminazione o attenuazione. I rischi e le conseguenze per l'esercito sono illustrati mediante «case studies». Le attività dell'esercito e le sue possibili prestazioni sono state definite in base alle potenziali vulnerabilità. Nel profilo prestazionale i compiti dell'esercito sono concretizzati a livello qualitativo e quantitativo. Su queste basi sono stati allestiti un modello di esercito e relative varianti. Infine sono stati formulati i principi fondamentali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito.
vigore da ormai sei anni, la LPPC sarà sottoposta ad una prima revisione per tenere conto delle esperienze acquisite negli ultimi anni, in particolare nei settori dell'istruzione, degli organi di condotta nella Protezione della popolazione, dei servizi d'istruzione nella protezione civile e delle costruzioni di protezione.
Il rapporto in questione costituirà il documento fondamentale per la politica di sicurezza svizzera dei prossimi anni. Sotto il profilo dei contenuti, domina la continuità con la politica di sicurezza attuale. Vi sono singole correzioni di rotta, ma nessun cambiamento di rotta vero e proprio. La politica di sicurezza viene definita in maniera sensibilmente più ampia e integrale (considerando i contributi cantonali e comunali alla sicurezza), ma l'attuale strategia fondamentale viene mantenuta: si mira a un'interazione efficace dei mezzi della politica di sicurezza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e anche a una collaborazione internazionale. Nel rapporto, i cambiamenti essenziali riguardano l'assetto della collaborazione in materia di politica di sicurezza in Svizzera e lo strumento «esercito».
L'Ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso d'aumento della radioattività (OROIR, SR 520.17) viene ampliata ad altri settori e rinominata “Ordinanza sugli interventi NBCN•. La nuova ordinanza disciplina l'organizzazione degli interventi federali in casi NBC e di catastrofi naturali di portata nazionale. Per organizzare detti interventi è previsto l'impiego di un organo federale di condotta per eventi NBCN (OFC NBCN).
Entrambe le ordinanze non sono più attuali e vanno abrogate senza essere sostituite.
Le condizioni per la custodia al domicilio dell'arma di servizio, per la cessione in proprietà e per la consegna in prestito dell'arma nel quadro del tiro fuori del servizio e ai giovani tiratori devono essere ottimizzate. Questa revisione concerne l'Ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari, l'Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari e l'Ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio.
Il 25 febbraio 2009 il Consiglio federale ha deciso, fatta salva l'approvazione del Parlamento, di mettere a disposizione dell'operazione militare internazionale NAVFOR/Atalanta dell'Unione europea dei militari svizzeri per la protezione di navi del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e di navi mercantili svizzere. Contemporaneamente, ha deciso di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare) che creerà la base legale affinché in futuro la Svizzera possa partecipare con mezzi militari a operazioni di polizia internazionali quando sono direttamente o indirettamente minacciati importanti interessi svizzeri.
Secondo il progetto, in futuro, in situazioni di catastrofe e d'emergenza, nonché per svolgere lavori di ripristino, dovrà essere possibile impiegare immediatamente militi non istruiti della protezione civile attribuiti al personale di riserva, senza che debbano seguire un'istruzione di base preliminare; essi avranno gli stessi diritti e doveri dei militi che hanno seguito una formazione.
Istituzione dell'obbligo di partecipare a istruzioni all'estero per i militari di milizia e dell'obbligo di partecipare a impieghi all'estero per il personale militare. Limitazione all'essenziale della procedura d'approvazione parlamentare degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio. Rielaborazione delle disposizioni inerenti al diritto in materia di protezione dei dati e creazione di nuove basi legali formali nel settore della protezione dei dati. Creazione di basi legali per le attività commerciali delle unità amministrative del DDPS.
La presente revisione dell' OEs ha due obiettivi: orientare gran parte dei mezzi agli impieghi di sicurezza (sicurezza preventiva del territorio), tenendo parimenti pronti tali mezzi per appoggiare le autorità civili, e fare in modo che parti dell' esercito assicurino le capacità per il combattimento interarmi ad alto livello nel caso di un attacco militare contro il nostro Paese, oggi poco probabile ma non totalmente escluso.