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Il 16 dicembre 2016 l'Assemblea federale ha adottato la modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) per migliorare l'integrazione (13.030; Integrazione). L'attuazione delle modifiche di legge è stata suddivisa in due pacchetti. Il primo pacchetto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, verte essenzialmente sull'abolizione del contributo speciale sul reddito per le persone rientranti nel settore dell'asilo nonché su un adeguamento tecnico riguardante il finanziamento delle somme forfettarie globali. Il secondo pacchetto, che entrerà verosimilmente in vigore nell'estate 2018, abbraccia le rimanenti modifiche di legge. La legge sugli stranieri ottiene il nuovo titolo di «Legge federale sugli stranieri e sull'integrazione» (LStrI).
La legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, licenziata dal Parlamento il 16 dicembre 2016, richiede che siano emanate disposizioni esecutive. In questo contesto l'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte viene sottoposta a revisione totale.
In occasione della votazione popolare del 5 giugno 2016 il progetto per velocizzare le procedure d'asilo è stato accolto dal 66,8 per cento dei votanti e da tutti i Cantoni. Siccome il progetto presuppone lavori di adeguamento di ampio respiro, è suddiviso in tre pacchetti e posto in vigore a tappe dal Consiglio federale. Nel quadro di un primo pacchetto le disposizioni di legge che non richiedono disposizioni esecutive a livello di ordinanza sono state poste in vigore dal Consiglio federale il 1° ottobre 2016.
Un secondo ambito riguarda la messa in vigore delle disposizioni di legge riguardanti la procedura di approvazione dei piani e l'adeguamento delle pertinenti disposizioni esecutive. Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente questo secondo ambito alla metà del 2016. La consultazione si è conclusa il 26 gennaio 2017. L'entrata in vigore di queste disposizioni è prevista per l'inizio del 2018.
Il terzo ambito, oggetto della presente consultazione, riguarda tutte le rimanenti disposizioni del progetto per velocizzare le procedure (disposizioni procedurali, disposizioni riguardanti la protezione giuridica, ecc.). L'attuazione di queste disposizioni richiede in particolare adeguamenti dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).
L'accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti prevede una collaborazione bilaterale più intensa per quanto riguarda prevenzione, indagini e scoperta in materia di infrazioni doganali. Visti i legami economici e l'elevato volume degli scambi di merci, simili infrazioni danneggiano gli interessi economici, fiscali e di politica commerciale dei due Paesi contraenti. Tra l'altro, la conclusione dell'accordo rappresenta per gli Stati Uniti una condizione per avviare futuri negoziati relativi a un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (tuttavia senza alcuna garanzia). Un accordo di questo genere semplificherebbe il trattamento doganale all'importazione di merci dagli Stati Uniti ed è dunque nell'interesse della Svizzera.
Il 16 dicembre 2016 è stata modificata la legge sugli stranieri (13.030; Progetto integrazione). Ora si tratta ora di adeguare anche le pertinenti ordinanze. Il Progetto integrazione richiede lavori di attuazione a tratti assai onerosi, pertanto è stato suddiviso in due pacchetti di legge che il Consiglio federale porrà in vigore a tappe. Il presente, primo pacchetto si concentra sull'abolizione del contributo speciale sul reddito, finalizzata ad agevolare ai richiedenti l'asilo l'esercizio di un'attività lucrativa. Sono inoltre previste modifiche in vista dei programmi d'integrazione cantonali 2018-2021.
Il presente progetto intende attuare il postulato Hodgers 11.3200, che chiede di abrogare il divieto per gli stranieri extra-europei di accedere agli alloggi delle cooperative abitative. Inoltre, la revisione è l'occasione per proporre anche altre modifiche. Le più rilevanti riguardano l'acquisto di abitazioni principali, una maggiore chiarezza del diritto nonché la riduzione dell'onere amministrativo delle autorità cantonali e federali. Infine, il progetto non propone ma sottopone a discussione un'eventuale revisione riguardante i fondi per stabilimenti d'impresa e le società operanti nel settore degli immobili abitativi. Le pertinenti disposizione sono evidenziate in un riquadro.
L'iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione» vuole annullare i risultati della votazione del 9 febbraio 2014 e cancellare le disposizioni sull'immigrazione (art. 121a Cost. e art. 197 n. 11 Cost.) dalla Costituzione. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa e si è pronunciato a favore di un controprogetto diretto.
Le esperienze con l'attuale Agenzia europea per le frontiere esterne Frontex hanno confermato la necessità di un maggiore sostegno agli Stati Schengen, in particolare per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne e il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di rafforzare tutto lo spazio Schengen. Il regolamento disciplina quindi la realizzazione di un sistema europeo di protezione delle frontiere ampliato e rafforzato. Il nuovo sistema sarà costituito da un'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità di ogni singolo Stato Schengen competenti per la gestione dei confini.
L'istituzione di centri della Confederazione è un presupposto importante per velocizzare le procedure d'asilo. Per poterli istituire più rapidamente sarà introdotta una procedura federale d'approvazione dei piani (modifica della legge sull'asilo del 25 sett. 2015, accettata dal Popolo il 5 giu. 2016). La nuova ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA) disciplina, tra le altre cose, anche la possibilità della popolazione, dei Comuni e dei Cantoni interessati di partecipare alla decisione dell'autorità competente (DFGP) sulla domanda d'approvazione dei piani per l'istituzione di un centro della Confederazione.
Anche altre modifiche della legge sull'asilo dovranno entrare in vigore anticipatamente, in particolare quelle concernenti la trasmissione di informazioni mediche sull'idoneità al trasporto, la soppressione del diritto degli apolidi a un permesso di domicilio e la possibilità per la Confederazione di rimborsare ai Cantoni, durante un periodo superiore a cinque anni, i costi relativi ai rifugiati reinsediati. Queste modifiche rendono necessari adeguamenti dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) e dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).
La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri dovrebbe essere adattato. Le modifiche proposte mirano a tener conto degli sviluppi della giurisprudenza, le decisioni del Consiglio federale in materia di stranieri, ma anche di ottimizzare le attuali disposizioni.
Il regolamento (UE) n. 515/2014 istituisce il Fondo per la sicurezza interna nei settori della protezione delle frontiere e della politica dei visti (ISF-Frontiere) per il periodo 2014-2020. Trattasi di un fondo di solidarietà che permette di sostenere finanziariamente in particolare gli Stati membri che devono assumersi durevolmente oneri rilevanti per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, a causa dell'estensione delle loro frontiere marittime e/o terrestri nonché della presenza di importanti aeroporti internazionali sul loro territorio. Con il Fondo ci si propone di assicurare controlli efficaci e quindi di migliorare la protezione delle frontiere esterne e di contenere le entrate illegali, ma anche di agevolare e accelerare l'entrata nello spazio Schengen delle persone autorizzate a valicare le frontiere esterne. Il Fondo per la sicurezza interna succede al Fondo per le frontiere esterne, scaduto a fine 2013, cui la Svizzera è stata associata dal 2009.
L'importo totale delle risorse messe a disposizione dell'ISF-Frontiere ammonta a 2,760 miliardi di euro. Il contributo della Svizzera ammonta a ca. 17,6 milioni di franchi l'anno. La Svizzera potrà finanziare, tramite il Fondo, provvedimenti nazionali per ca. 20 milioni di euro complessivamente. Sono previsti per esempio investimenti in infrastrutture presso i valichi di frontiera. Entrano in linea di conto anche progetti IT inerenti al Sistema d'informazione Schengen SIS II. Per disciplinare i propri diritti e obblighi connessi con la partecipazione all'ISF-Frontiere, la Svizzera stipulerà con l'UE un pertinente accordo aggiuntivo. La partecipazione svizzera al Fondo prenderà inizio verosimilmente nel 2019.