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Il 26 settembre 2014 il Parlamento ha approvato in votazione finale il recepimento dei nuovi regolamenti Dublino III ed Eurodac, la modifica del Codice frontiere Schengen (sviluppi dell'acquis Schengen/Dublino) e la nuova attuazione della direttiva 2001/40/CE nel settore dell'asilo, come anche i necessari adeguamenti della legge sugli stranieri (LStr) e della legge sull'asilo (LAsi). Alcune di queste modifiche di legge richiedono un'esecuzione a livello di ordinanza, ovvero alcuni temi devono essere integrati, per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, in diverse ordinanze riguardanti i settori dell'asilo e degli stranieri.
Il 15 gennaio 2014, il Consiglio federale ha adottato diverse misure di lotta agli abusi in materia di libera circolazione delle persone e d'immigrazione. Ha pertanto incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di porre in consultazione un pertinente avamprogetto di legge. Le proposte modifiche della LStr vertono sull'esclusione dall'aiuto sociale dei cittadini UE/AELS che soggiornano in Svizzera ai fini della ricerca di un impiego, da un lato, e sullo scambio di dati tra autorità preposte alla migrazione e autorità competenti in materia di concessione di prestazione complementari, dall'altro. Vertono altresì sul rifiuto di rilasciare una regolamentazione dell'estinzione del diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS con attività lucrativa e sull'accesso di queste persone alle prestazioni dell'aiuto sociale. Infine, l'articolo 18 OLCP, che disciplina il soggiorno dei cittadini UE/AELS in cerca di un impiego, subisce una modifica volta a precisare che per ottenere un permesso di soggiorno di breve durata, queste persone devono disporre dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.
Tra i principali compiti di EASO figura il sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. A questo proposito l'Ufficio coordina per esempio il distacco di gruppi di sostegno nello Stato interessato. L'Ufficio può altresì supportare l'organizzazione di servizi di traduzione, la comunicazione di informazioni sugli Stati d'origine o la gestione della procedura d'asilo. Infine, agevola lo scambio d'informazioni e il coordinamento delle informazioni sugli Stati d'origine. Il regolamento che istituisce l'Ufficio prevede la possibilità che i quattro Stati associati a Schengen/Dublino, ossia Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda possano partecipare alle attività dell'EASO. L'Ufficio non ha poteri direttivi nei confronti delle autorità nazionali.
Il regolamento EUROSUR (EUROSUR = European Border Surveillance System) costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen in materia di sorveglianza delle frontiere esterne. Crea un sistema per lo scambio comune di informazioni e per la collaborazione tra gli Stati membri di Schengen e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). EUROSUR serve a incrementare l'efficacia allo scopo di ridurre l'immigrazione illegale nello spazio Schengen, le perdite di vite umane in mare e la criminalità transfrontaliera. Il regolamento EUROSUR è un atto giuridico dettagliato dell'UE, in buona parte applicabile direttamente. Il regolamento EUROSUR impone alla Svizzera di allestire e gestire un centro nazionale di coordinamento che assicuri i contatti con la rete EUROSUR.
L'avamprogetto posto in consultazione verte, da un lato, sul recepimento e la trasposizione della modifica del codice frontiere Schengen (di seguito CFS) allo scopo di stabilire una disciplina congiunta del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen). Con la modifica del CFS sono precisate e completate le condizioni e procedure per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. È altresì introdotta la possibilità per gli Stati Schengen di ripristinare temporaneamente, a determinate condizioni, i controlli alle frontiere interne qualora dalla valutazione di un singolo Stato Schengen emergano gravi lacune per quanto riguarda il controllo alla frontiera esterna da parte di tale Stato. Il recepimento di questa modifica del CFS presuppone lievi modifiche della legge federale sugli stranieri (LStr). Sono parimenti sottoposte a consultazione tre piccole modifiche di legge. Una nuova base legale inserita nella legge sull'asilo (LAsi) disciplina il riconoscimento delle decisioni in materia d'asilo e di allontanamento erogate da altri Stati Schengen/Dublino. Un complemento alla LStr introduce la possibilità per le autorità comunali competenti di consultare online i dati del sistema centrale d'informazione visti (C-VIS). Infine, nella LStr è specificato che la disposizione della carcerazione cautelativa è esclusa nei riguardi dei giovani minori di 15 anni.
La Croazia ha aderito all'UE il 1° luglio 2013. L'ALC è un cosiddetto accordo «misto», pertanto la sua estensione non è automatica bensì ha richiesto pertinenti negoziati, risultati nel presente protocollo III. L'adozione del protocollo soggiace a referendum facoltativo e richiede adeguamenti di legge, pertanto occorre svolgere una pertinente procedura di consultazione.
Il Consiglio federale propone un rinnovo e un adeguamento della sua competenza di aumentare l'imposta gravante le sigarette e il tabacco trinciato fine. Nel contempo all'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) deve essere concessa la flessibilità necessaria per organizzare l'esecuzione dei compiti.
L'avamprogetto in consultazione verte sul recepimento e la trasposizione dei nuovi regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac»). Con il nuovo regolamento Dublino III ci si propone di rendere più efficace il sistema Dublino e di migliorare la tutela giurisdizionale delle persone oggetto di una procedura Dublino. Le principali modifiche introdotte dal riveduto regolamento Eurodac concernono tra le altre cose la tra-smissione di dati complementari al sistema centrale. La pratica odierna che consiste nel bloccare i dati personali delle persone cui è stata concessa protezione o cui è stato rilasciato un permesso di dimora è sostituita mediante il contrassegno di tali dati. Infine, è inaugurata la funzione di esperto in dattilografia, chiamato a controllare le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac. Occorre inserire nella legge sugli stranieri (LStr) e nella legge sull'asilo (LAsi) le modifiche necessarie per l'attuazione dei due regolamenti.
Gli avamprogetti sottoposti a consultazione contengono i necessari adeguamenti d'ordinanza nell'ambito della revisione del 14 dicembre 2012 della legge sull'asilo (atto legislativo 1). Comprendono le proposte del Consiglio federale in merito alla partecipazione finanziaria della Confederazione alle spese di costruzione e d'esercizio degli stabilimenti carcerari cantonali, le disposizioni esecutive afferenti ai nuovi processi nell'ambito della procedura d'asilo e singole modifiche connesse alla concessione di sussidi federali nel settore dell'asilo e di contributi della Confederazione nell'ambito della promozione dell'integrazione.
La proposta ristrutturazione del settore dell'asilo si fonda sul rapporto finale del 29 ottobre 2012 del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni, incaricato di attuare il rapporto sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo del marzo 2011. In occasione della conferenza sull'asilo del 21 gennaio 2013, i Cantoni, l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri hanno approvato all'unanimità sia il rapporto sia gli elementi cardinali dell'assetto «Ristrutturazione del settore dell'asilo». L'obiettivo principale della proposta ristrutturazione è una marcata velocizzazione delle procedure d'asilo. L'idea è di svolgere la maggior parte delle procedure interamente nei centri della Confederazione, fino al passaggio in giudicato delle decisioni. Quale misura accompagnatoria alla procedura accelerata è proposta una consulenza gratuita sulla procedura e il gratuito patrocinio dei richiedenti l'asilo.
Obiettivo dell'allegato progetto preliminare di legge sulle persone e le istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSE) è di riassumere in maniera chiara e coerente in un atto normativo le varie disposizioni riguardanti esclusivamente i cittadini svizzeri all'estero. In esso sono state quindi integrate, per esempio, la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (RS 852.1).
Nella LSE, non si intende tuttavia disciplinare solamente i rapporti tra il nostro Paese e i cittadini svizzeri che si sono annunciati presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì, in generale, quelli con persone e istituzioni svizzere all'estero. La protezione consolare e i servizi consolari per tutti i cittadini svizzeri finora erano disciplinati soltanto in un regolamento; si vuole ora inserirli anche nella nuova LSE.
È previsto di integrare nella LSE anche le disposizioni dell'avamprogetto di legge federale sulla «presenza della formazione svizzera all'estero», in merito al quale, già la scorsa estate, è stata condotta una procedura di consultazione. Non abbiamo quindi ritenuto necessario sottoporre nuovamente in questa sede le pertinenti disposizioni.
L'Ordinanza VIS vigente dev'essere riveduta in vista della messa in esercizio del nuovo sistema nazionale d'informazione visti ORBIS. Questo sistema, che nel gennaio 2014 sostituirà l'odierno sottosistema di SIMIC, consentirà una maggiore compatibilità con il sistema centrale europeo, operativo dall'11 ottobre 2011.
La revisione parziale menzionata in titolo intende semplificare l'applicazione della franchigia valore e delle franchigie quantitative. Questo permetterà di semplificare la dichiarazione e l'imposizione e di facilitare il passaggio del confine.
Oggi i cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS ottengono, di norma, una carta di soggiorno biometrica. In deroga a tale principio, ottengono un titolo non biometrico se sono familiari di una persona che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione (cittadino UE). La presente revisione (RS 142.201) sopprime questa deroga.
Indagine conoscitiva inerente all'ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. Il 14 dicembre 2012 l'Assemblea federale ha approvato il decreto federale che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Allo stesso tempo è stata adottata la legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS). Dall'estate del 2012 un gruppo di esperti ha elaborato un progetto di ordinanza relativa a detta legge, accompagnato da un rapporto esplicativo. Il gruppo di esperti, sotto l'egida dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT - Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI dal 1° gennaio 2013), era costituito da rappresentanti della Conferenza dei governi cantonali (CdC), della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).
La revisione parziale si preocupa di due punti principali: deposito doganale e sicurezza. I depositi doganali continueranno ad esistere. In futuro non sarà però più possibile imporre merci svizzere all'esportazione e in seguito immagazzinarle ancora in un deposito doganale in Svizzera. In materia di sicurezza è previsto, da un lato, di disciplinare in modo più chiaro le competenze dell'Amministrazione federale delle dogane in fatto di compiti che i Cantoni le delegano e, dall'altro, di abrogare nel decreto federale relativo a Schengen la disposizione che prevede un effettivo minimo del Corpo delle guardie di confine.
Sulla base delle esperienze raccolte nei primi 12 anni dall'introduzione della tassa sul traffico pesante, le attuali modifiche dell'OTTP permettono di realizzare, tra l'altro, adeguamenti tecnici. Sono inoltre previste misure nell'ambito della lotta contro gli abusi.
Per attuare integralmente le modifiche urgenti della legge sull'asilo adottate dal Parlamento a fine settembre 2012, occorre adeguare le relative ordinanze. È inoltre necessaria una nuova ordinanza sulle fasi di test in vista del previsto riassetto del settore dell'asilo.
È previsto un adeguamento dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) per l'abolizione dello statuto di ballerina di cabaret. L'abolizione dello statuto implica lo stralcio dell'articolo 34 OASA e di tutti i riferimenti a tale disposizione e alle ballerine di cabaret contenuti nell'OASA. Nelle sue recenti analisi, l'Ufficio federale della migrazione è giunto alla conclusione che lo statuto di ballerina di cabaret non è atto a garantire la protezione perseguita. Il trattamento privilegiato, per quanto riguarda il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 34 OASA, garantito al settore dei cabaret è stato e può essere giustificato unicamente dall'intento di garantire protezione alle interessate secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera d della legge federale sugli stranieri. Ora, tale protezione non è più data. Con l'abolizione dello statuto l'attuale disparità di trattamento con gli altri settori economici sarà soppressa.
Per l'autorità (UFM) incaricata di applicare le sanzioni penali nei confronti delle imprese di trasporto, il diritto vigente ha mostrato i propri limiti. Il disegno di revisione parziale è volto a chiarire l'obbligo di diligenza e di notifica delle imprese di trasporto e a modificare l'onere probatorio in caso di violazione di questi obblighi. In avvenire saranno le imprese di trasporto a dover dimostrare la loro diligenza e non più l'autorità a doverne dimostrare la negligenza. L'onere probatorio sarà trasferito mediante l'introduzione di una presunzione legale non inconfutabile di violazione dell'obbligo di diligenza o di notifica. Il sistema considerato prevede l'applicazione di sanzioni amministrative sottostanti alla legge sulla procedura amministrativa. Il disegno prevede altresì l'adeguamento delle basi legali per il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate (Advanced-Passenger-Information-System). Anche la nuova normativa intende permettere alla Confederazione di partecipare finanzia-riamente alla costruzione e alla sistemazione di posti in carcerazione amministrativa nei Cantoni. La Confederazione è particolarmente interessata alla creazione di ulteriori posti in carcerazione amministrativa nell'arco di 3-10 anni.