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Ratifica da parte della Svizzera della "Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio cultu-rale immateriale", approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 17 ottobre 2003. La Convenzione vincola gli Stati contraenti a prendere le misure necessarie per assicurare la salvaguardia del loro patrimonio culturale immateriale e per promuovere la cooperazione a livello regionale e internazionale.
Con la legge sulla promozione della cultura la Confederazione intende principalmente rafforzare la collaborazione con i Cantoni, i Comuni, le Città e i privati, definire le priorità nell'ambito della promozione della cultura e snellire i compiti e le competenze dei diversi fautori federali. L'obiettivo principale della revisione della legge su Pro Helvetia consiste nel modernizzare le strutture organizzative della Fondazione Pro Helvetia.
La revisione della legge sul diritto d'autore si propone in primo luogo di favorire la creatività e migliorare il quadro legislativo relativo al commercio elettronico di opere letterarie e artistiche.
L'ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC) è una delle due ordinanze d'esecuzione della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC). Oltre alla OTBC si prevede di emanare una seconda ordinanza destinata a disciplinare i dettagli dell'articolo 3 LTBC (Elenco federale).
La legge persegue in sostanza due scopi: da un lato salvaguardare e promuovere il quadrilinguismo quale elemento costitutivo della Confederazione, dall'altro, promuovere il plurilinguismo individuale attraverso la conoscenza delle lingue nazionali, nell'ottica di un consolidamento della comprensione fra le varie comunità linguistiche.
L'emanazione di una legge specifica sul trasferimento dei beni culturali tiene in giusta considerazione l'importanza di conservare e trattare i beni culturali con la dovuta responsabilità ed etica.
Con questa revisione si intende adeguare la legislazione alla realtà della droga, eliminare le lacune, le incoerenze e le contradizzioni presenti in quella vigente.
Il disegno di legge poggia sull'articolo 71 della nuova Costituzione federale e fonda il promovimento del cinema su basi legali moderne.
L'articolo 50 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.) subordina l'istituzione di nuove diocesi all'approvazione della Confederazione. L'articolo risale agli anni Settanta del secolo scorso, l'epoca del Kulturkampf.
Il progetto si muove in due direzioni: se da una parte mira concretamente a mantenere il livello attuale delle prestazioni e a migliorare l'applicazione delle norme in vigore, dall'altra diverse proposte del Consiglio federale vogliono rappresentare l'esordio di un ampio dibattito sullo sviluppo futuro del secondo pilastro.
I punti essenziali consistono nel consolidamento del finanziamento dell'AVS e nel rendere flessibile l'età di pensionamento.
La revisione propone anzitutto di ridurre il numero dei beneficiari dell'assicurazione e di parificare il tasso di contributo degli assicurati volontari a quello del regime obbligatorio.
Con la revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie (LAMal), il Consiglio federale impartisce ai Cantoni diretive supplementari per quanto concerne la prassi in materia di riduzione dei premi e introduce rapidi miglioramenti in altri settori. Si tratta in particolare di rimuovere gli ostacoli che intralciano i meccanismi regolatori della LAMal e di correggere alcuni sviluppi indesiderati. Ne risulteranno diversi miglioramenti per gli assicurati. Parallelamente a questa revisione parziale, i Cantoni e le casse malati sono invitati a collaborare all'esame della problematica legata al finanziamento degli ospedali privati e semiprivati.
La Convenzione Unidroit è una convenzione internazionale che fissa le condizioni di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati e definisce le relative procedure. Le sue disposizioni sono direttamente applicabili e non necessitano di una legislazione interna d'esecuzione.
Testi e rapporto esplicativo concernenti una modificazione della Costituzione federale intesa a conferire alla Confederazione la competenza di legiferare in materia d'importazione e d'esportazione di beni culturali (art. 24sexies cpv. 3bis Cost.) come pure la proposta di ratificare la Convenzione dell'UNESCO del 1970.