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Vengono create le basi legali per il sistema informatico OITE e per il collegamento del sistema di elaborazione dei dati delle Dogane (e-dec) al sistema informatico dell'UE (TRACES) e al sistema informatico dell'USAV (sistema informatico OITE), al fine di garantire i necessari controlli sistematici all'importazione di animali e prodotti animali secondo l'Accordo veterinario. Vengono inoltre emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche (Mozione Freysinger 11.3635).
La modifica permette l'attuazione di due due aggiunte al dispositivo normativo internazionale Basilea III. Si tratta del nuovo approccio standard per il calcolo di equivalenti di credito per derivati (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk, SA-CCR) nonché di nuove regole riguardanti la copertura con fondi propri di quote di fondi detenute nel portafoglio bancario.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato le basi di diritto per lo scambio automatico di informazioni, tra cui la legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Diverse disposizioni della LSAI autorizzano il Consiglio federale a disciplinare i dettagli dello scambio automatico di informazioni. L'OSAIn contiene le relative disposizioni di esecuzione e altre disposizioni necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni.
Con l'adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), la Svizzera introduce lo scambio spontaneo di informazioni fiscali. La Convenzione sull'assistenza amministrativa e le disposizioni per la sua attuazione contenute nella legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. La riveduta LAAF prevede che il Consiglio federale disciplini i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. La concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni deve essere introdotta nella vigente OAAF, la cui revisione è oggetto della presente procedura di consultazione.
L'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese da parte della Svizzera richiede la creazione delle basi giuridiche necessarie. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e la Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi d'imprese multinazionali sono le basi giuridiche nazionali di questa forma di scambio.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Corea, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, l'Islanda e la Norvegia, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
La revisione proposta si è resa necessaria a seguito dei mutamenti nella prassi in materia di concessione di crediti multilaterali, occorsi dall'inizio della crisi finanziaria globale, e della situazione dei debiti pubblici nella zona euro. L'obiettivo è che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale.
Scopo della modifica di legge è creare un nuovo regolamento che disciplina le priorità per lo sfruttamento della rete di trasporto transfrontaliera. Questo regolamento è risultato necessario dopo che nel 2014 per la prima volta le aziende di approvvigionamento energetico e le centrali elettriche hanno chiesto la priorità delle forniture a consumatori finali con servizio universale e delle forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Finora in caso di congestione nella rete di trasporto transfrontaliera la priorità era concessa solo alle forniture fondate sui cosiddetti contratti a lungo termine. Concedendo ogni priorità in modo incondizionato, conformemente alla legge in vigore, potrebbero tuttavia verificarsi sovraccarichi della rete tali da compromettere la stabilità del sistema e di conseguenza la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera. Occorre quindi sopprimere nella legge le priorità delle forniture ai consumatori finali con servizio universale e delle forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
La prassi della Svizzera in relazione a dati rubati diviene meno restrittiva. In futuro sarà possibile entrare nel merito di domande basate su tali dati se uno Stato li ha ottenuti nel quadro di un'ordinaria procedura di assistenza amministrativa o tramite fonti accessibili al pubblico. L'assistenza amministrativa continua a essere negata nei casi in cui uno Stato ha ottenuto dati rubati con un comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa.
L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali con Giurisdizioni partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l'UE. Il Protocollo di modifica negoziato con l'UE comprende principalmente tre elementi: il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali dell'OCSE (standard globale), lo scambio di informazioni su richiesta conformemente allo standard dell'OCSE vigente (art. 26 del Modello di convenzione dell'OCSE) e una disposizione concernente l'esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate che è stata ripresa dall'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio.
La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) è un nuovo istituto di credito che si prefigge di promuovere lo sviluppo economico sostenibile in Asia mediante il finanziamento di progetti infrastrutturali e altri settori produttivi. Lo statuto è stato firmato a Pechino il 29 giugno 2015 e deve essere ratificato entro il 31 dicembre 2016. Vista l'importanza di questa adesione il Consiglio federale ha deciso di avviare una procedura di consultazione abbreviata.
Il 14 gennaio 2015 sono stati posti in consultazione l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI). Essi stabiliscono le basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con i quali sarà introdotto. Il presente progetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il terzo protocollo facoltativo completa la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e i suoi primi due protocolli facoltativi. Esso prevede tre nuovi elementi di controllo ossia: una procedura di comunicazioni individuali, une procedura di comunicazioni interstatali e una procedura d'inchiesta. La prima procedura consentirebbe a persone o a gruppi di persone di rivolgersi, per mezzo di una comunicazione relativa alla violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dei primi due protocolli facoltativi, al Comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo.
L'ordinanza sugli Svizzeri all'estero attua «Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero» (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst), che è stata accettata dall'Assemblea federale il 26 settembre 2014. L'ordinanza unisce gli aspetti importanti per i cittadini svizzeri all'estero.
Nel mese di luglio del 2014 l'OCSE ha approvato lo standard globale relativo allo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale. Questo prevede che gli Stati si scambino automaticamente le informazioni concernenti conti finanziari che un contribuente di un determinato Stato detiene presso un istituto finanziario in un altro Stato. La Svizzera ha collaborato attivamente all'elaborazione di questo standard. L'avamprogetto contiene le basi di cui ai trattati internazionali e una legge federale con disposizioni di attuazione ed esecuzione.
Dal mese di marzo del 2009 la Svizzera si impegna a rispettare lo standard internazionale nelle questioni fiscali. Il 15 ottobre 2013 ha firmato la Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. La sottoscrizione della Convenzione ribadisce l'impegno della Svizzera nella lotta a livello mondiale contro la frode fiscale e la sottrazione d'imposta; in questo modo viene tutelata l'integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. La Convenzione multilaterale offre un quadro giuridico in materia di cooperazione fiscale tra gli Stati. Il suo sistema modulare prevede numerose forme di cooperazione in ambito fiscale, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio spontaneo di informazioni. Anche lo scambio automatico di informazioni è previsto nelle opzioni della Convenzione. Questo tipo di assistenza richiede espressamente un accordo supplementare tra gli Stati interessati.
La vigente legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est deve essere rinnovata. Entrata in vigore il 1° giugno 2007, la sua validità è limitata a dieci anni. Allo scadere di questi dieci anni la legge dovrà essere prolungata fino al 31 dicembre 2024.
Il 26 settembre 2014 il Parlamento ha approvato in votazione finale il recepimento dei nuovi regolamenti Dublino III ed Eurodac, la modifica del Codice frontiere Schengen (sviluppi dell'acquis Schengen/Dublino) e la nuova attuazione della direttiva 2001/40/CE nel settore dell'asilo, come anche i necessari adeguamenti della legge sugli stranieri (LStr) e della legge sull'asilo (LAsi). Alcune di queste modifiche di legge richiedono un'esecuzione a livello di ordinanza, ovvero alcuni temi devono essere integrati, per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, in diverse ordinanze riguardanti i settori dell'asilo e degli stranieri.
In adempimento alla decisione del Consiglio federale del 19 febbraio 2014 la LASSI concretizza l'applicazione unilaterale dello standard OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta a tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) che non soddisfanno ancora questo standard internazionale.
Per mantenere l'equivalenza con le disposizioni legali dell'UE, a cui la Svizzera si è impegnata nell'allegato veterinario dell'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli, le attuali ordinanze nell'ambito importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali devono essere leggermente adeguate dal punto di vista materiale. Nel contempo, le ordinanze sono modificate nella struttura in funzione della provenienza delle partite (Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia oppure Stati terzi) per l'importazione e il transito e, per l'esportazione, in funzione della destinazione.
Il 15 gennaio 2014, il Consiglio federale ha adottato diverse misure di lotta agli abusi in materia di libera circolazione delle persone e d'immigrazione. Ha pertanto incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di porre in consultazione un pertinente avamprogetto di legge. Le proposte modifiche della LStr vertono sull'esclusione dall'aiuto sociale dei cittadini UE/AELS che soggiornano in Svizzera ai fini della ricerca di un impiego, da un lato, e sullo scambio di dati tra autorità preposte alla migrazione e autorità competenti in materia di concessione di prestazione complementari, dall'altro. Vertono altresì sul rifiuto di rilasciare una regolamentazione dell'estinzione del diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS con attività lucrativa e sull'accesso di queste persone alle prestazioni dell'aiuto sociale. Infine, l'articolo 18 OLCP, che disciplina il soggiorno dei cittadini UE/AELS in cerca di un impiego, subisce una modifica volta a precisare che per ottenere un permesso di soggiorno di breve durata, queste persone devono disporre dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.
Il 21 marzo 2014 le camere federali hanno adottato la Legge federale sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (Legge sulle scuole svizzere all'estero, LSSE; revisione totale della Legge federale concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero del 9 ottobre 1987). In vista dell'entrata in vigore della nuova legge, prevista per il 2015, un'ordinanza di applicazione è in preparazione e verrà messa in consultazione presso le cerchie interessate.