Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Indagine conoscitiva inerente all'ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. Il 14 dicembre 2012 l'Assemblea federale ha approvato il decreto federale che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Allo stesso tempo è stata adottata la legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS). Dall'estate del 2012 un gruppo di esperti ha elaborato un progetto di ordinanza relativa a detta legge, accompagnato da un rapporto esplicativo. Il gruppo di esperti, sotto l'egida dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT - Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI dal 1° gennaio 2013), era costituito da rappresentanti della Conferenza dei governi cantonali (CdC), della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).
La revisione parziale si preocupa di due punti principali: deposito doganale e sicurezza. I depositi doganali continueranno ad esistere. In futuro non sarà però più possibile imporre merci svizzere all'esportazione e in seguito immagazzinarle ancora in un deposito doganale in Svizzera. In materia di sicurezza è previsto, da un lato, di disciplinare in modo più chiaro le competenze dell'Amministrazione federale delle dogane in fatto di compiti che i Cantoni le delegano e, dall'altro, di abrogare nel decreto federale relativo a Schengen la disposizione che prevede un effettivo minimo del Corpo delle guardie di confine.
Sulla base delle esperienze raccolte nei primi 12 anni dall'introduzione della tassa sul traffico pesante, le attuali modifiche dell'OTTP permettono di realizzare, tra l'altro, adeguamenti tecnici. Sono inoltre previste misure nell'ambito della lotta contro gli abusi.
Per attuare integralmente le modifiche urgenti della legge sull'asilo adottate dal Parlamento a fine settembre 2012, occorre adeguare le relative ordinanze. È inoltre necessaria una nuova ordinanza sulle fasi di test in vista del previsto riassetto del settore dell'asilo.
È previsto un adeguamento dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) per l'abolizione dello statuto di ballerina di cabaret. L'abolizione dello statuto implica lo stralcio dell'articolo 34 OASA e di tutti i riferimenti a tale disposizione e alle ballerine di cabaret contenuti nell'OASA. Nelle sue recenti analisi, l'Ufficio federale della migrazione è giunto alla conclusione che lo statuto di ballerina di cabaret non è atto a garantire la protezione perseguita. Il trattamento privilegiato, per quanto riguarda il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 34 OASA, garantito al settore dei cabaret è stato e può essere giustificato unicamente dall'intento di garantire protezione alle interessate secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera d della legge federale sugli stranieri. Ora, tale protezione non è più data. Con l'abolizione dello statuto l'attuale disparità di trattamento con gli altri settori economici sarà soppressa.
Per l'autorità (UFM) incaricata di applicare le sanzioni penali nei confronti delle imprese di trasporto, il diritto vigente ha mostrato i propri limiti. Il disegno di revisione parziale è volto a chiarire l'obbligo di diligenza e di notifica delle imprese di trasporto e a modificare l'onere probatorio in caso di violazione di questi obblighi. In avvenire saranno le imprese di trasporto a dover dimostrare la loro diligenza e non più l'autorità a doverne dimostrare la negligenza. L'onere probatorio sarà trasferito mediante l'introduzione di una presunzione legale non inconfutabile di violazione dell'obbligo di diligenza o di notifica. Il sistema considerato prevede l'applicazione di sanzioni amministrative sottostanti alla legge sulla procedura amministrativa. Il disegno prevede altresì l'adeguamento delle basi legali per il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate (Advanced-Passenger-Information-System). Anche la nuova normativa intende permettere alla Confederazione di partecipare finanzia-riamente alla costruzione e alla sistemazione di posti in carcerazione amministrativa nei Cantoni. La Confederazione è particolarmente interessata alla creazione di ulteriori posti in carcerazione amministrativa nell'arco di 3-10 anni.
Le revisioni parziali mirano a sostituire gli attuali sistemi di sovvenzionamento per l'aiuto sociale mediante un sistema che, pur assicurando la neutralità dei costi, incentivi finanziariamente i Cantoni a integrare nel loro mercato del lavoro i beneficiari dell'aiuto sociale. Mirano altresì a ottimizzare gli strumenti dell'aiuto al ritorno e ad abbandonare l'approccio improntato al successo adottato sinora per una parte della somma forfettaria a favore dell'integrazione. Le revisioni perseguono infine l'incoraggiamento delle persone che si trovano in carcerazione amministrativa a lasciare la Svizzera; lo sblocco dei casi che nei Cantoni presentano difficoltà d'esecuzione e l'adeguamento di singole somme forfettarie in ambito esecutivo.
La modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) si è resa necessaria in seguito all'adozione da parte del Parlamento della mozione Barthassat, che incarica il Consiglio federale di consentire ai giovani in situazione irregolare che hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera di svolgere un apprendistato. Nell'ambito dell'attuazione della mozione, il Consiglio federale propone l'introduzione nell'ordinanza di un nuovo articolo a complemento delle disposizioni vigenti della legge federale sugli stranieri e della legge sull'asilo relative al trattamento dei casi di rigore.
Occorre adeguare l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) per accrescerne la precisione e la comprensibilità, da un lato, e per sancire la volontà della Svizzera di liberare i cittadini di determinati Stati terzi secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 dall'obbligo del visto per l'entrata in vista di un soggiorno con attività lucrativa della durata massima di tre mesi, dall'altro.
Le disposizioni sull'integrazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri come pure alcune disposizioni di tale legge relative all'ammissione, al permesso di dimora, al permesso di domicilio, al ricongiungimento familiare e al rilascio del permesso di dimora a persone ammesse provvisoriamente nonché alcune disposizioni di altre leggi speciali sono adattate al piano d'integrazione della Confederazione. La promozione dell'integrazione secondo il principio del promuovere ed esigere ottiene in tal modo un assetto più vincolante. Alcune disposizioni sono aumentate dal livello di ordinanza al livello di legge.
Le modifiche principali sono: reintroduzione di motivi di viaggio per persone ammesse a titolo provvisorio che desiderano fare un viaggio; rilascio di un «passaporto biometrico per stranieri» a richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio per viaggi autorizzati dall'UFM; ulteriori adeguamenti in seguito alle normative in materia di biometria per documenti di viaggio, nonché modifiche nella riscossione degli emolument.
Il 23 novembre 2010 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha deciso di entrare nel merito della revisione della LAsi. Il DFGP è stato incaricato di stendere un rapporto completivo con proposte tese a ridurre considerevolmente la durata delle procedure. Il rapporto è stato discusso alla seduta della CIP-S del 9 maggio 2011. Al centro del rapporto del DFGP sulle misure tese ad accelerare le procedure vi è la variante 1, secondo la quale a lungo termine dovrebbe essere possibile svolgere celermente nei centri di registrazione e procedura una netta maggioranza delle procedure d'asilo. Il rapporto illustra altresì misure a breve termine (variante 3). Alla seduta del 9 maggio 2011 la CIP-S ha deciso all'unanimità di approfondire la variante 1 e di integrare a titolo complementare la variante 3 nella revisione della LAsi in corso. Il 6 giugno 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di sottoporgli entro fine settembre 2011 un messaggio aggiuntivo concernente la revisione della LAsi in corso. Il messaggio deve contenere le necessarie modifiche di legge per l'attuazione della variante 3. Anche queste modifiche mirano a procedure di prima istanza più celeri e a una maggiore protezione giuridica.
400 km di collegamenti stradali verranno integrati nella rete delle strade nazionali. Per la Confederazione ne risulteranno costi supplementari pari a ca. 305 milioni di franchi all'anno. Per coprire tali costi, si prevede di aumentare il prezzo del contrassegno autostradale a 100 franchi l'anno e di introdurre un contrassegno della durata di due mesi, che costerà 40 franchi.
Una revisione dell'OASA e degli allegati 1 e 2 è prevista. L'obiettivo è di dividere il contingente dei permessi destinati ai cittadini di Stati terzi onde stabilire dei contingenti separati per i cittadini di Stati terzi da una parte e per i prestatori di servizi dell'UE e dell'AELS ammessi per una durata superiore a 90 giorni dall'altra. Inoltre, nell'ambito della decisione del Consiglio federale concernente il pacchetto di misure del 24 febbraio 2010 nell'ambito della revisione parziale della LStr e della LAsi, viene creato un nuovo capoverso 6 nell'art. 82 OASA (obbligo di comunicare). Questa modifica dell'art. 82 OASA mira a regolamentare l'applicazione delle nuove disposizioni della LStr e della LADI. In particolare, delimita le situazioni nelle quali il fondo di compensazione dell'assicurazione disoccupazione trasmette all'UFM dati dei cittadini UE/AELS interessati.
Modifiche d'ordinanza legate all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri (controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES). Il recepimento e la trasposizione della direttiva sul rimpatrio necessitano l'adeguamento di diverse ordinanze. Sono interessate in particolare l'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), l'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) e l'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3; RS 142.314). Le modifiche d'ordinanza devono entrare in vigore al più tardi il 12 gennaio 2011.
A partire da gennaio 2011 il titolo di soggiorno quale viene definito dal regolamento (CE) 1030/2002 deventa biometrico. Occorre prevedere la concretizzazione delle basi legali del messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009 in tre ordinanze: l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), l'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC) e l'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr). Si tratta di definire esattamente chi riceve un titolo di soggiorno biometrico e quali sono gli emolumenti percepiti in tale contesto.
Le basi legali necessarie all'entrata in funzione del sistema d'informazione sui visti Schengen (VIS) sono state approvate dal Consiglio federale il 29 maggio 2009 e dal Parlamento nel dicembre 2009. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenute nel sistema centrale al fine di assicurare un'identificazione affidabile dei richiedenti il visto. Occorre concretizzare le basi legali del VIS mediante una nuova ordinanza nonché disciplinare la procedura di utilizzo del sistema europeo e del futuro sistema nazionale visti. Il nuovo sistema visti Schengen entrerà in funzione verosimilmente nel dicembre 2010.
La revisione totale della legge sulla cittadinanza mira a garantire la coerenza con la legge sugli stranieri (LStr) per quanto concerne le esigenze in materia d'integrazione e di conoscenze linguistiche; a migliorare le basi decisionali in modo che solo stranieri ben integrati ottengano la cittadinanza svizzera; a ridurre gli oneri amministrativi delle autorità comunali, cantonali e federali grazie a una semplificazione e armonizzazione delle procedure nonché a un chiarimento dei rispettivi ruoli in materia di naturalizzazione.
Nel quadro della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di revisione della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), svoltasi dal 15 gennaio al 15 aprile 2009, diversi partecipanti hanno rilevato la sistematica poco trasparente e difficilmente comprensibile delle fattispecie di non entrata nel merito e delle relative disposizioni derogatorie, proponendo di sostituire la procedura di non entrata nel merito mediante una procedura materiale accelerata. In virtù del programma di sgravio 2003 è stata introdotta una nuova disciplina secondo cui le persone con decisione di non entrata nel merito (NEM) sono escluse dall'aiuto sociale (blocco dell'aiuto sociale). In caso di bisogno, queste persone possono ottenere un soccorso d'emergenza. Dal 1° gennaio 2008 il blocco dell'aiuto sociale vale anche per le persone con decisione materiale negativa passata in giudicato. È pertanto venuta meno una delle differenze sostanziali tra procedura di non entrata nel merito e procedura materiale. In questo contesto appare giustificato adeguare e semplificare l'attuale procedura di non entrata nel merito. La commissione peritale istituita dal DFGP ha elaborato una proposta di modifica che distingue tra procedura di non entrata nel merito con termine di ricorso di cinque giorni come sinora, e procedura materiale unitaria d'asilo con termine di ricorso generale di 15 giorni (anziché gli attuali 30 giorni). Quale misura accompagnatoria per migliorare la protezione giuridica dei richiedenti l'asilo, la presenza di rappresentanti delle istituzioni di soccorso alle audizioni è sostituita mediante una prestazione della Confederazione a favore dei richiedenti l'asilo comprendente una consulenza in materia di procedura e una valutazione delle opportunità.
Con il progetto proposto, gli stranieri della terza generazione nati in Svizzera devono poter ottenere la naturalizzazione agevolata. Essendo già i loro nonni immigrati in Svizzera e i loro genitori cresciuti in Svizzera, di fatto essi non sono più stranieri: generalmente si sentono svizzeri e vengono anche considerati tali. A differenza del progetto respinto di misura dal popolo nel 2004, il presente progetto non prevede l'acquisizione automatica della cittadinanza in ragione della nascita sul territorio svizzero (“ius soli•, bensì che venga presentata una domanda, ossia una dichiarazione di volontà dei genitori o del richiedente stesso. Sebbene la soluzione proposta non preveda una naturalizzazione automatica alla nascita nel senso delle “ius soli•, la concessione della cittadinanza rimane comunque legata alla nascita in Svizzera. La presente modifica della legge sulla cittadinanza comporta dunque una corrispondente modifica della Costituzione federale.
Il recepimento del codice dei visti (Sviluppo dell'acquis di Schengen) implica un adattamento della procedura svizzera in materia di rilascio del visto. Sul piano esecutivo occorre modificare l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) e l'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Oemol-LStr).