Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni mira ad istituire regole applicabili universalmente che definiscano le condizioni alle quali uno Stato e i suoi beni possono essere sottomessi alla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato.
Ratifica della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 20 ottobre 2005. L'accordo crea una base internazionalmente vincolante che abilita tutti gli Stati ad avere una propria politica culturale.
Ratifica da parte della Svizzera della "Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio cultu-rale immateriale", approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 17 ottobre 2003. La Convenzione vincola gli Stati contraenti a prendere le misure necessarie per assicurare la salvaguardia del loro patrimonio culturale immateriale e per promuovere la cooperazione a livello regionale e internazionale.
Istituzione dell'obbligo di partecipare a istruzioni all'estero per i militari di milizia e dell'obbligo di partecipare a impieghi all'estero per il personale militare. Limitazione all'essenziale della procedura d'approvazione parlamentare degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio. Rielaborazione delle disposizioni inerenti al diritto in materia di protezione dei dati e creazione di nuove basi legali formali nel settore della protezione dei dati. Creazione di basi legali per le attività commerciali delle unità amministrative del DDPS.
All'art. 16 cpv. 2 della legge sulle Scuole universitarie professionali, il legislatore federale prevede che Confederazione e Cantoni stabiliscono in una convenzione i principi per l'offerta di cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma". L'Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia (UFFT) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno elaborato in comune il presente avamprogetto che fissa i requisiti per l'autorizzazione dei cicli di studio master SUP. Essa permettera uno sviluppo ordinato di cicli di studio master qualitativamente elevati, concorrenziali, effettivamente corrispondenti al secondo livello, rispondenti a un bisogno, orientati verso la pratica e compatibili a livello internazionale.
Il Protocollo facoltativo è un importante complemento alla Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) a cui la Svizzera ha aderito il 27 marzo 1997. Esso prevede in questo ambito due procedure di controllo: un procedura di notifica individuale e una procedura d'inchiesta. Una volta esaurite le possibilità di ricorso alle istanze nazionali, la prima procedura consentirebbe a singoli o gruppi di cittadini di rivolgersi, per mezzo di una comunicazione relativa alla violazione della convenzione CEDAW, al Comitato dell'ONU competente per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.
Il progetto di legge ha lo scopo di raccogliere le varie basi legali esistenti nell'ambito della politica sullo Stato ospite e di fornire una base legale formale ai decreti emessi finora in base alle competenze del Consiglio federale, sancite dalla Costituzione. Definisce inoltre chi può usufruire dei benefici (organizzazioni internazionali, rappresentanze straniere) e le condizioni per la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni nonché per i contributi finanziari nel quadro stabilito dal diritto internazionale.
Modifica della legge sulla pianificazione del territorio riguardanti la costruzione di abitazioni secondarie, a titolo di misura di pianificazione del territorio nel contesto dell'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. In merito a queste misure una procedura di consultazione separata sarà avviata simultaneamente da parte del DFGP.
La commissione della scienza, dell' educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC CN )manda in consultazione il progetto di revisione delle disposizioni costituzionali sulla formazione destinate a fungere da base ad un aumento del grado di competitività internazionale del nostro sistema formativo, ad una maggiore mobilità intercantonale ed internazionale e ad un'uniformazione di singoli punti dei sistemi di formazione cantonali.
L'ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC) è una delle due ordinanze d'esecuzione della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC). Oltre alla OTBC si prevede di emanare una seconda ordinanza destinata a disciplinare i dettagli dell'articolo 3 LTBC (Elenco federale).
L'avamprogetto per la consultazione è composto di due elementi: 1.) La legge federale sull'approvvigionamento elettrico fissa le condizioni quadro per un approvvigionamento elettrico sicuro e sostenibile dei consumatori finali in tutte le regioni del Paese. Vengono anche regolamentati la concorrenza e il commercio transfrontaliero di energia elettrica. 2.) Una revisione parziale della legge sugli impianti elettrici dovrà consentire di garantire al più presto il mantenimento della funzione di cerniera svolto dalla Svizzera in questo ambito, e quindi l'approvvigionamento elettrico. Il giro di affari derivante dell'interscambio di energia elettrica fra la Svizzera e l'UE va da 500 milioni a un miliardo di franchi all'anno.
Sin dal luglio 2003, la Svizzera ha condotto negoziati con la Commissione dell'UE in merito all'estensione dell'Accordo di libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE. Ne è scaturito un protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (1999) che disciplina la circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati aderenti. La parafa è prevista per il 2 luglio prossimo in Svizzera. In occasione dei negoziati, la Svizzera ha chiesto un regime transitorio, per l'accesso al mercato del lavoro, equivalente a quello convenuto tra l'UE e gli Stati aderenti.
Le misure proposte mirano infatti a perfezionare i meccanismi istituiti cinque anni fa e a creare certi strumenti necessari al lavoro quotidiano degli organi preposti all'esecuzione delle misure collaterali. Oltre ad alcune modifiche destinate a rafforzare l'applicazione e l'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati, è previsto l'impiego di ispettori cantonali, previo sostegno finanziario della Confederazione.
Gli Accordi bilaterali II propongono soluzioni a esigenze reciproche concrete della Svizzera e dell'UE. I dossier trattati includono sia questioni d'interesse economico della Svizzera (ad esempio, nell'ambito dell'industria alimentare, della piazza finanziaria o del turismo) sia una maggiore collaborazione in importanti ambiti politici come la sicurezza interna e la politica dell'asilo. A questo si aggiungono nuove cooperazioni nel campo dell'ambiente, della statistica, della cultura e della formazione.
Il Protocollo facoltativo costituisce il completamento e il prolungamento della Convenzione sui diritti del fanciullo. Rappresenta un passo importante verso la protezione del fanciullo dalle peggiori forme di sfruttamento a scopo commerciale. Globalmente, la normativa svizzera adempie le esigenze del Protocollo facoltativo con la sola eccezione della tratta di esseri umani. Mentre secondo l'articolo 196 CP è punibile solo la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale della vittima, il Protocollo facoltativo dispone la punibilità della vendita di fanciulli a scopo di sfruttamento sessuale, di commercio di organi umani e di lavoro forzato. Per adempiere gli obblighi imposti dal Protocollo facoltativo nella fattispecie della tratta di esseri umani, il Consiglio federale propone l'emendamento dell'articolo 196 CP.
La revisione della legge si propone di equiparare in linea di massima l'acquisto di quote di società immobiliari a quello di quote di fondi d'investimento immobiliare. Il progetto di legge prevede di esentare dall'obbligo di autorizzazione l'acquisto di quote di una società immobiliare stricto sensu da parte di persone all'estero, a patto che tali partecipazioni siano quotate in una borsa in Svizzera. A fianco di altre modifiche della Lex Koller, il Consiglio federale propone di portare da 100 a 200 m2 il limite della superficie abitabile netta previsto dall'ordinanza d'esecuzione.
Il Protocollo n° 2 ha per oggetto la cooperazione interterritoriale. Con questo termine si intende la cooperazione tra autorità territoriali non limitrofe.
L'alienazione a stranieri di abitazioni di vacanza è consentita soltanto entro i limiti fissati da un contingente. L'avamprogetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, originato da un'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Simon Epiney, si propone di attenuare il rigore di tale disposizione.
L'emanazione di una legge specifica sul trasferimento dei beni culturali tiene in giusta considerazione l'importanza di conservare e trattare i beni culturali con la dovuta responsabilità ed etica.
L'attuale legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), che risale al 1931, va sostituita mediante una moderna legge in materia di stranieri. In seguito alla votazione del 21 maggio 2000 sugli Accordi bilaterali esiste ora una chiara situazione con l'UE per quel che riguarda la circolazione delle persone: infatti uno degli accordi la disciplina in modo circostanziato. La nuova legge sarà valida quasi esclusivamente per gli stranieri provenienti da Stati non membri dell'UE o dell'AELS.
La prevista modifica dell'OLS è direttamente legata all'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone nonché dell'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione con l'UE (OLC). Essa entrerà in vigore contemporaneamente all'accordo e all'OLC.
Il Consiglio federale considera l'adesione della Svizzera all'ONU una questione di grande importanza. L'adesione permetterebbe al nostro Paese di tutelare anche in futuro i propri interessi in seno alla comunità internazionale.
La Corte sarà competente a giudicare crimini particolarmente gravi che concernono la comunità internazionale nel suo insieme: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Il Protocollo ha lo scopo di disciplinare le divergenze in merito all'applicazione e all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
Questa revisione parziale concerne l'armamento di militi svizzeri impiegati in un servizio di promozione della pace, la conclusione di trattati con altri Stati sulla cooperazione in materia di istruzione, sullo statuto dei militari svizzeri all'estero e sullo statuto dei militari stranieri in Svizzera.