La pubblicazione di Demokratis non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale.
Il Protocollo facoltativo costituisce il completamento e il prolungamento della Convenzione sui diritti del fanciullo. Rappresenta un passo importante verso la protezione del fanciullo dalle peggiori forme di sfruttamento a scopo commerciale. Globalmente, la normativa svizzera adempie le esigenze del Protocollo facoltativo con la sola eccezione della tratta di esseri umani. Mentre secondo l'articolo 196 CP è punibile solo la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale della vittima, il Protocollo facoltativo dispone la punibilità della vendita di fanciulli a scopo di sfruttamento sessuale, di commercio di organi umani e di lavoro forzato. Per adempiere gli obblighi imposti dal Protocollo facoltativo nella fattispecie della tratta di esseri umani, il Consiglio federale propone l'emendamento dell'articolo 196 CP.