Modernizzazione della legislazione sulla navigazione marittima e sul registro del naviglio, in particolare l'allentamento dei requisiti di registrazione per le navi renane e maritime, nonché l'adeguamento dell'autorizzazione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e sostenibilità e un sistema flessibile e proporzionato di sanzioni e controlli.
La legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite deve essere sottoposta a revisione al fine di tener conto della situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) in materia di previdenza per la vecchiaia. Si tratta di iscrivere nella legge la competenza del Consiglio federale di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
La Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna sostituisce il vecchio accordo in materia di responsabilità del 1988. In termini di contenuto, i limiti di responsabilità sono stati adeguati al rincaro ed è stata introdotta la possibilità di rivederli in futuro con una procedura semplificata. Al fine di uniformare il regime di responsabilità, la Convenzione è ora aperta a tutti gli Stati. Il riferimento al vecchio regime di responsabilità nella legge federale sulla navigazione marittima deve essere sostituito da un riferimento alla nuova Convenzione. La Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna è integrata dal divieto di degassaggio delle cisterne. In futuro le imbarcazioni dovranno essere degassate in centri designati a tale scopo, per proteggere l'ambiente da sostanze nocive. Sono previste scadenze transitorie.
Il terzo protocollo facoltativo completa la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e i suoi primi due protocolli facoltativi. Esso prevede tre nuovi elementi di controllo ossia: una procedura di comunicazioni individuali, une procedura di comunicazioni interstatali e una procedura d'inchiesta. La prima procedura consentirebbe a persone o a gruppi di persone di rivolgersi, per mezzo di una comunicazione relativa alla violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dei primi due protocolli facoltativi, al Comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo.
All'inizio dell'estate 2010 si è tenuta a Kampala, Uganda, una conferenza volta ad esaminare possibili emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. La conferenza ha adottato due emendamenti in via consensuale: l'introduzione del crimine di aggressione nello Statuto e l'estensione della fattispecie esistente del crimine di guerra. Scopo del progetto è permettere la ratifica degli emendamenti dello Statuto di Roma da parte della Svizzera.
Il disegno di legge aumenterà la certezza giuridica nell'ambito del blocco e della restituzione di averi patrimoniali di persone politicamente esposte. In modo particolare, esso consentirà al Consiglio federale di bloccare in via cautelativa gli averi patrimoniali di persone politicamente esposte e del loro entourage. In futuro, eventuali ordinanze di blocco di averi non saranno più basate direttamente sulla Costituzione (art. 184 cpv. 3).
La sparizione forzata è una delle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo, sia per le vittime dirette sia per i loro congiunti. Con la convenzione, per la prima volta un trattato vincolante sul piano internazionale affronta questa tematica adottando un approccio globale per lottare contro la sparizione forzata. L'idea cardine della convenzione rispecchia la convinzione della Svizzera che si debba fare tutto il possibile per impedire questo grave crimine. Per questo motivo, la Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della convenzione e l'ha firmata il 19 gennaio 2011. L'ordinamento giuridico svizzero risulta già conforme in molti punti con gli obblighi sanciti dalla convenzione. Ai fini dell'attuazione entro i confini nazionali, in alcuni settori sono però necessarie modifiche legislative.
Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Dal profilo del contenuto la convenzione si ispira alle esistenti convenzioni internazionali nel settore dei diritti umani. La Convenzione vieta la discriminazione dei disabili in tutti i settori della vita e garantisce loro i diritti umani civili, politici, economici, sociali e culturali. Le leggi e i costumi che svantaggiano i disabili devono essere eliminati e i pregiudizi contro i disabili devono essere combattuti. Accanto alle numerose disposizioni materiali, la convenzione è corredata di importanti strumenti di attuazione. Ad esempio, verrà istituito un organo di controllo del trattato (il comitato per i diritti delle persone disabili) , il quale si riunirà a Ginevra, come gli organi delle altre convenzioni dell'ONU, e avrà quale missione di sorvegliare l'attuazione della convenzione da parte degli Stati parte, in particolare mediante l'esame dei rapporti periodici che gli saranno presentati.
Il presente rapporto concerne la ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convention on Cluster Munitions, CCM), adottata il 30 maggio 2008 dalla Conferenza internazionale di Dublino e firmata dal Consiglio federale il 3 dicembre 2008 a Oslo, sulla base della sua decisione del 10 settembre 2008. La Convenzione stabilisce il principio di un divieto completo dell'impiego, dello sviluppo, della fabbricazione, dell'acquisto, del trasferimento e del deposito di munizioni a grappolo, ed esclude qualsiasi atto che faciliti o favorisca tali attività. La ratifica della Convenzione prevede inoltre una revisione della Legge federale del 13 settembre 1996 sul materiale bellico (LMB). In concreto, converrebbe includere un nuovo articolo 8bis nel capitolo 2 della LMB che espliciti un divieto delle munizioni a grappolo, nonché un articolo 35bis con le disposizioni penali. A livello nazionale, le condizioni di un'adesione della Svizzera alla Convenzione sulle munizioni a grappolo sono pertanto soddisfatte.
Il presente progetto legge definisce le modalità del blocco, della confisca e della restituzione dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte o della loro cerchia nel caso in cui una domanda d'assistenza giudiziaria in materia penale non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente in cui la persona politicamente esposta esercita o ha esercitato la sua funzione pubblica. Tale legge concretizza chiaramente la politica che il Consiglio federale conduce da più di venti anni in quest'ambito, con lo scopo di evitare che la Svizzera serva da rifugio al denaro di dittatori o di politici corrotti.
Nel 2005, le Nazioni Unite e due sue organizzazioni specializzate - l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) - hanno adottato una convenzione, una modifica di una convenzione e due protocolli d'emendamento per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima. Lo scopo di questa convenzione e dei protocolli d'emendamento è di adattare alle nuove forme di minaccia terrorista le esistenti norme internazionali dell'ONU per la protezione del materiale e degli impianti nucleari, della navigazione marittima e delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. In particolare, verrà rafforzata la cooperazione internazionale per impedire e perseguire penalmente le azioni terroristiche contro la sicurezza nucleare e marittima.
La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni mira ad istituire regole applicabili universalmente che definiscano le condizioni alle quali uno Stato e i suoi beni possono essere sottomessi alla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato.
Il Protocollo facoltativo costituisce il completamento e il prolungamento della Convenzione sui diritti del fanciullo. Rappresenta un passo importante verso la protezione del fanciullo dalle peggiori forme di sfruttamento a scopo commerciale. Globalmente, la normativa svizzera adempie le esigenze del Protocollo facoltativo con la sola eccezione della tratta di esseri umani. Mentre secondo l'articolo 196 CP è punibile solo la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale della vittima, il Protocollo facoltativo dispone la punibilità della vendita di fanciulli a scopo di sfruttamento sessuale, di commercio di organi umani e di lavoro forzato. Per adempiere gli obblighi imposti dal Protocollo facoltativo nella fattispecie della tratta di esseri umani, il Consiglio federale propone l'emendamento dell'articolo 196 CP.