Concluse
7. settembre 2022 - 7. novembre 2022

Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP)

L’istituto collettore LPP deve poter depositare senza interessi per ulteriori quattro anni una parte dei propri fondi presso la Tesoreria federale, se il suo grado di copertura scende al di sotto del 105 per cento. La durata di validità del vigente articolo 60b LPP va adeguata di conseguenza.