Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)
Nella presente revisione di ordinanza è stato introdotto un nuovo art. 34a OLL 2 (RS 822.112), in virtù del quale i lavoratori attivi in determinate aziende del settore terziario e che ricoprono una funzione dirigenziale o di specialisti possono essere impiegati in base a un modello di orario di lavoro annuale. Questo, tuttavia, a condizione che: percepiscano un reddito annuo lordo superiore a 120 000 franchi o siano in possesso di un titolo universitario, dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro.