Concluse
27. settembre 2019 - 1. novembre 2019

Modifica della legge sugli embarghi

L'ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) vieta l'importazione dalla Russia e dall'Ucraina di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Il divieto di importazione è stato disposto nel 2015 per la durata di quattro anni sulla base dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. Il 26 giugno 2019 il Consiglio federale ha deciso di prorogare il divieto e ha incaricato il DEFR di elaborare una base legale per il contenuto dell'ordinanza. Visto il carattere urgente del progetto, il termine per la procedura di consultazione deve essere abbreviato.