Concluse
20. luglio 2009 - 30. settembre 2009

Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero

Il codice di diritto processuale civile svizzero (CPP), il codice di diritto processuale penale (CPP) è una modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevedono che le parti possano comunicare atti scritti ai tribunali o alle autorità anche per via elettronica (in particolare art. 130 CPC, art. 33a LEF e art. 110 CPP). Il Consiglio federale è autorizzato a definire il formato di tali comunicazioni. Inoltre, il Consiglio federale deve mettere a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e gli atti scritti delle parti (art. 400 cpv. 2 CPC). Può tuttavia delegare tale compito all'Ufficio federale di giustizia (art. 400 cpv. 3 CPC).