Ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe
La presente ordinanza del DEFR è nuova e si basa sull'articolo 14 capoverso 4 della legge sull'agricoltura (SR 910.1) nonché sull'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (SR 910.19), il cui articolo 9 capoverso 3 prevede che il Dipartimento possa definire contrassegni ufficiali per la designazione di prodotti di montagna e dell'alpe. L'ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe fissa le regole per il loro utilizzo.