La pubblicazione di Demokratis non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale.
Con la revisione parziale dell'ordinanza sulle armi (RS 514.541) s'intende adeguare agli sviluppi attuali il divieto (di possedere armi) per i cittadini di determinati Stati di cui all'articolo 12 capoverso 1. Nel contempo all'articolo 18 capoverso 4 dell'ordinanza sulle armi è prevista una nuova disposizione secondo cui una copia dell'estratto del casellario giudiziale, eventualmente richiesto all'acquirente di un'arma o di una parte essenziale di un'arma, dovrà essere anch'esso trasmesso all'ufficio cantonale delle armi. L'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza sulle armi, inoltre, viene adeguato al tenore dell'articolo 7 capoverso 2 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54) cui è subordinato.