Concluse
2. luglio 2013 - 15. ottobre 2013

Ordinanza sulle armi (OArm)

Con la revisione parziale dell'ordinanza sulle armi (RS 514.541) s'intende adeguare agli sviluppi attuali il divieto (di possedere armi) per i cittadini di determinati Stati di cui all'articolo 12 capoverso 1. Nel contempo all'articolo 18 capoverso 4 dell'ordinanza sulle armi è prevista una nuova disposizione secondo cui una copia dell'estratto del casellario giudiziale, eventualmente richiesto all'acquirente di un'arma o di una parte essenziale di un'arma, dovrà essere anch'esso trasmesso all'ufficio cantonale delle armi. L'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza sulle armi, inoltre, viene adeguato al tenore dell'articolo 7 capoverso 2 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54) cui è subordinato.
Argomenti
sicurezza
Fonte
fedlex.admin.ch

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