È suggerito di adeguare la legge sull'asilo in modo tale che alla Segreteria di Stato della migrazione siano assegnate competenze più ampie per controllare i supporti mobili di dati ai fini dell'accertamento dell'identità. L'obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo è dunque esteso anche a questo settore.
Con il presente progetto si propone di abbandonare il principio, a carattere dissuasivo, secondo cui è riscosso un emolumento per le domande di accesso ai documenti ufficiali, attualmente sancito dalla legge sulla trasparenza, e di sostituirlo con il principio inverso della gratuità dell'accesso.
Viene proposto di fissare nelle leggi concernenti sei grandi aziende della Confederazione un tetto massimo per i compensi previsti per i quadri di grado più elevato, il personale retribuito con importi analoghi o i membri dei consigli d'amministrazione. In concreto si tratta dei quadri di FFS SA, RUAG Holding AG, Skyguide SA, SUVA, SRG SSR, Swisscom SA e Posta Svizzera SA.
Nella legge sul personale federale viene inoltre introdotto il divieto di versare indennità di partenza ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con stipendi analoghi e ai membri dei consigli di amministrazione.
Con l'avamprogetto di modifica della legge federale sui diritti politici, che costituisce il controprogetto indiretto l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)», la Commissione vuole accrescere la trasparenza del finanziamento delle attività politiche.
Le competenze dell'Assemblea federale per l'approvazione della conclusione di importanti trattati e i relativi diritti referendari devono valere analogamente anche per importanti denunce e modifiche di trattati. Esiste un parallelismo tra le competenze in materia di legislazione a livello nazionale e a livello internazionale.
Con la modifica costituzionale s'intende tener conto del malumore di alcuni Cantoni dinanzi alle condizioni troppo restrittive impartite dal Tribunale federale in materia di procedura elettorale cantonale. L'articolo 39 Cost. deve essere modificato affinché sia consentito ai Cantoni definire in modo autonomo la procedura per l'elezione delle loro autorità. È inoltre chiarito che il Tribunale federale non può più impartire direttive in merito alle dimensioni delle circoscrizioni elettorali.
Nell'allegato progetto preliminare di modifica dell'articolo 175 della Costituzione federale si propone di portare da sette a nove il numero dei membri del Consiglio federale. La modifica permette da un lato di migliorare la rappresentanza delle diverse regioni del Paese e delle diverse regioni linguistiche e dall'altro di ripartire tra un numero maggiore di persone i compiti di governo diventati con il passare del tempo considerevolmente più onerosi. L'equa rappresentanza delle diverse regioni del Paese e delle diverse regioni linguistiche continuerà a essere sancita nell'articolo 175 capoverso 4 della Costituzione federale. Questa disposizione viene formulata in modo da far meglio concordare le diverse versioni linguistiche.
Obiettivo dell'allegato progetto preliminare di legge sulle persone e le istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSE) è di riassumere in maniera chiara e coerente in un atto normativo le varie disposizioni riguardanti esclusivamente i cittadini svizzeri all'estero. In esso sono state quindi integrate, per esempio, la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (RS 852.1).
Nella LSE, non si intende tuttavia disciplinare solamente i rapporti tra il nostro Paese e i cittadini svizzeri che si sono annunciati presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì, in generale, quelli con persone e istituzioni svizzere all'estero. La protezione consolare e i servizi consolari per tutti i cittadini svizzeri finora erano disciplinati soltanto in un regolamento; si vuole ora inserirli anche nella nuova LSE.
È previsto di integrare nella LSE anche le disposizioni dell'avamprogetto di legge federale sulla «presenza della formazione svizzera all'estero», in merito al quale, già la scorsa estate, è stata condotta una procedura di consultazione. Non abbiamo quindi ritenuto necessario sottoporre nuovamente in questa sede le pertinenti disposizioni.