Singoli adeguamenti e complementi dell'ordinanza in diversi ambiti: Gioventù e Sport, promozione dello sport e dell'attività fisica in generale, istruzione e ricerca, organizzazione dell'UFSPO, protezione dei dati.
La vigente ordinanza sulle attività a rischio viene sottoposta a revisione totale per tener conto dei nuovi sviluppi nel campo delle attività all'aperto, consentire ai Cantoni una più facile esecuzione e regolare nuove categorie professionali nate nel campo delle attività all'aperto. Oltre a ciò si è ristrutturato l'ambito concernente la certificazione.
Con quattro decreti di stanziamento si decidono i contributi della Confederazione a possibili Giochi olimpici e paraolimpici invernali in Svizzera. I decreti riguardano si ala candidatura sia l'eventuale fase di svolgimento del progetto «Sion 2026».
Il settore speciale della promozione delle giovani leve sarà distaccato dal programma federale di promozione dello sport Gioventù e Sport (G+S). La documentazione per la procedura di consultazione riguarda gli adeguamenti necessari per trasferire tale promozione nell'ambito di responsabilità delle federazioni sportive nazionali, segnatamente dell'organizzazione mantello dello sport elvetico Swiss Olympic. Un altro punto della revisione concerne la collaborazione con le associazioni giovanili nel campo della formazione dei quadri G+S. In conformità al modello di sovvenzionamento esistente si dovrebbe specificare che l'UFSPO può affidare lo svolgimento di attività formative G+S solo alle associazioni giovanili che hanno diritto ad aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua ai sensi della legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani.
La Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive (cosiddetta Convenzione di Macolin) ha lo scopo di prevenire, indagare, punire e perseguire la manipolazione delle competizioni sportive nonché di migliorare lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello nazionale e internazionale tra le autorità competenti come pure con le associazioni sportive e con gli organizzatori di scommesse sportive.
Questo sguardo d'insieme contiene un Piano programmatico della Confederazione per lo sport popolare, uno per lo sport di prestazione e un Piano programmatico concernente l'edilizia sportiva della Confederazione. La bozza accenna l'ulteriore evoluzione del sostegno dello sport da parte della Confederazione, dello sport popolare e di quello di prestazione, dei nostri centri sportivi nazionali di Macolin e di Tenero.
I sistemi d'informazione della Confederazione in cui si trattano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità devono essere regolati con una legge in senso formale. Nel campo dello sport la gestione di tali sistemi d'informazione è prevista nella LSISPo. Dalla data della sua entrata in vigore si è constatato che altri quattro sistemi, già utilizzati o che stanno per essere introdotti, necessitano ancora di una base a livello di legge formale.
Il Parlamento ha approvato il 17 dicembre 2010 la Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio. Conformemente a questa nuova base legale va ora emanata un'ordinanza di attuazione.
Il 17 giugno 2011 il Parlamento ha approvato la revisione totale delle Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo, RS 415.0). Conformemente alla nuova base legale vanno ora adeguate anche le normative concernenti l'attuazione pratica dei principi di legge nel campo dello sport.
La legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport riguarda le banche dati esistenti presso l'Ufficio federale dello sport.
La legge sul promovimento dello sport risalente al 1972 non risponde più ai requisiti di una moderna legislazione. Il mondo dello sport dal tempo dell'entrata in vigore della legge ha subito profondi mutamenti e si vede oggi confrontato con evoluzioni e sfide di diversa natura, che in parte richiedono nuovi strumenti d'intervento per garantire un'azione efficace da parte dello stato. Il progetto di legge riprende molti aspetti rivelatisi utili dell'attuale sostegno statale allo sport. Una revisione totale è tuttavia inevitabile alla luce dei principi generali di tecnica legislativa. La legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport riguarda le banche dati esistenti presso l'Ufficio federale dello sport.
L'avamprogetto disciplina l'offerta a titolo lucrativo di escursioni guidate in montagna, sci fuori pista e determinate attività a rischio quali il canyoning, il rafting e il bungee jumping. Esso sottopone a un regime d'autorizzazione le guide alpine e, a determinate condizioni, i maestri di sport sulla neve e chi offre dietro pagamento le attività a rischio previste dalla legge.