Fin dal 1937 esiste tra la Svizzera e la Germania una convenzione sul reciproco riconoscimento degli esami per le professioni artigianali. Questa convenzione, tuttora alla base di una prassi semplificata di riconoscimento reciproco di determinati titoli professionali, si è dimostrata sostanzialmente utile, ma a 80 anni dalla sua firma presenta oggi un'evidente necessità di modernizzazione. Il nuovo accordo consentirà in linea di principio di proseguire la prassi di riconoscimento reciproco già collaudata. Allo stesso tempo dovrà rispecchiare gli sviluppi intervenuti dal 1937 nei sistemi di formazione professionale dei due Paesi.
Le modifiche della LPRI riguardano soprattutto la promozione da parte di Innosuisse. Tra i miglioramenti proposti vi sono una maggiore flessibilità nel calcolo dei sussidi federali destinati ai progetti d'innovazione e maggiori incentivi per le start-up. L'avamprogetto contiene inoltre alcune disposizioni sulle riserve del Fondo nazionale svizzero (FNS) e di Innosuisse nonché altre modifiche di natura puramente formale.
Il punto centrale della revisione totale della legge federale consiste nel rafforzamento delle opzioni strategiche per i programmi di promozione della motilità internazionale e di cooperazioni internazionali tra le istituzioni nel campo della formazione. Inoltre, sono necessarie modifiche formali e terminologiche della legge.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla nuova base legale per l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP). Tale base deve rispondere ai requisiti del principio costituzionale di legalità e agli standard della Confederazione in materia di governo d'impresa.
Il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge sui politecnici federali (PF). Le modifiche riguardano in particolare i temi del governo d'impresa, il diritto in materia di personale, la vendita di energia e l'attuazione delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF).
Attuazione dei contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori previsti nella legge sulla formazione professionale (LFPr).
Gli obiettivi della revisione sono il riesame e la chiarificazione delle strutture, processi e responsabilità dei soggetti coinvolti.
Il presente avamprogetto di revisione totale della O-LPSU contiene in particolare le nuove disposizioni esecutive relative ai sussidi federali secondo la LPSU. Le disposizioni concernenti le competenze e le disposizioni speciali per il settore delle scuole universitarie professionali già contenute nella O-LPSU vengono mantenute. Alla documentazione per la consultazione è allegato anche l'avamprogetto di ordinanza sulle costruzioni universitarie.
Per permettere ai titolari di una maturità specializzata riconosciuta a livello svizzero di accedere agli studi presso un'università cantonale o un politecnico federale, l'ordinanza concernente l'esame complementare deve essere adattata per estendere l'accesso all'esame complementare anche ai titolari di una maturità specializzata.
L'articolo 23 OMPr stabilisce che la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può riconoscere i diplomi di lingue straniere e che, in tal caso, il diploma sostituisce in tutto l'esame finale nella materia corrispondente nel contesto della maturità professionale. Il risultato di un esame di lingue straniere sostenuto durante l'insegnamento per la maturità professionale viene sempre convertito in una nota d'esame, a prescindere dal superamento dell'esame. Se l'esame è stato sostenuto prima dell'inizio dell'insegnamento per la maturità professionale, il risultato viene convertito in una nota d'esame solo se il diploma è stato effettivamente conseguito, se è stato conseguito non più di tre anni prima dell'inizio dell'insegnamento per la maturità professionale e se quando si è svolto l'esame il diploma era riconosciuto dalla SEFRI.
La legge sui PF deve essere adattata agli sviluppi degli ultimi anni e alle richieste contenute in diversi interventi parlamentari. Le modifiche riguardano principalmente i temi della corporate governance, le tasse d'iscrizione, eventuali limitazioni all'ammissione e l'integrità scientifica.
La legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS) conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere una convenzione con i Cantoni nell'ambito della collaborazione e del coordinamento in materia di formazione. Essa mira in tal modo a promuovere l'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero ai sensi della Costituzione federale e a consentire una politica della formazione obiettiva e coerente. Il nuovo atto normativo permetterà di garantire e di coordinare il proseguimento di progetti che già da anni sono condotti congiuntamente da Confederazione e Cantoni ai sensi all'articolo 61a capoverso 1 della Costituzione federale, come ad esempio il monitoraggio dell'educazione in Svizzera. La LCSFS sostituirà la legge federale, di durata limitata, concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero (RS 410.1).
Il parlamento ha adottato il 20 giugno 2014 la Legge federale sulla formazione continua. L'ordinanza concernente la legge sulla formazione continua concretizza le disposizioni che riguardano gli aiuti finanziari alle organizzazioni della formazione continua e a l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.
La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza. Il presente progetto crea la base legale che consente di trasformare la CTI in un istituto di diritto pubblico. L'avamprogetto di legge definisce l'organizzazione del nuovo istituto denominato «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)». L'organo di promozione proseguirà anche nella sua nuova forma giuridica la missione dell'attuale CTI. Con la riorganizzazione della CTI viene attuata la mozione Gutzwiller 11.4136.
La revisione dell'ordinanza mira a disciplinare la modalità di partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e a stabilire in modo chiaro le direttive procedurali per il finanziamento. Dal punto di vista giuridico l'avamprogetto tiene conto delle mutate condizioni quadro che si applicherebbero sia nel caso di una partecipazione della Svizzera come Paese terzo sia di un'eventuale nuova associazione a Erasmus+. In questo contesto sono determinanti i principi approvati dal Consiglio federale il 16 aprile 2014 e il 19 settembre 2014. Il testo definisce i criteri per l'assegnazione delle borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei. Sono inoltre sanciti a livello di ordinanza il rafforzamento e l'ampliamento della cooperazione internazionale in materia di formazione. Vengono infine ribadite le modalità di concessione dei contributi a favore della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) e le modalità di selezione degli studenti e degli altri residenti della Casa svizzera nel quadro attuale.
È previsto di ancorare la cooperazione internazionale in materia di formazione professionale nei campi tematici da promuovere ai sensi dell'articolo 55 della Legge sulla formazione professionale (RS 412.1). Questo necessita un supplemento nell'articolo 64 dell'Ordinanza sulla formazione professionale (RS 412.101). Questa aggiunta permette alla Confederazione di promuovere in modo sussidiario attività di terzi nell'ambito della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale come prestazioni particolari d'interesse pubblico.
La consultazione riguarda la concessione di un sostegno federale ai candidati agli esami federali della formazione professionale superiore a partire dal 2017. Il progetto implica la modifica della legge federale sulla formazione professionale (LFPr). Il modello di finanziamento prevede il versamento diretto dei contributi ai candidati che frequentano i corsi di preparazione agli esami di professione e agli esami professionali superiori e punta a rendere più attrattivi questi esami.
l'ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) contiene le disposizioni esecutive per l'entrata in vigore della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Le ordinanze del DEFR riguardano il mantenimento delle singole disposizioni nel settore delle SUP.
La revisione parziale ha per oggetto l'ottenimento retroattivo del titolo (ORT) di una scuola universitaria professionale in cure infermieristiche.
Questo progetto di legge a come obiettivo, nell'interresse della sanità pubblica e la qualità delle cure, di assicurare delle esigenze uniforme in riguardo alla formazione e l'esercizio delle professioni sanitarie, nel settore delle scuole universitarie professionali. Il progetto, condotto congiuntamente dal Dipartimento federale dell'interno (UFSP) e dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e de la ricerca (SEFRI) è elaborato in accordo alla legge federale sulle professioni mediche universitarie e gli altri livelli di formazione. Lo scopo è l'aumento dell'effettività e dell'efficienza delle cure sanitarie, ciocche avrà anche un effetto positivo sui costi della salute.
Gli allegati 1 a 4 e 6 all'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconosimenti dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori sono modificati
L'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione in vigore va adattata alla nuova legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) varata il 14 dicembre 2012 dalle Camere federali. Oltre all'O-LPRI, il progetto sottoposto a indagine conoscitiva comprende il regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l'innovazione che si fonda sulla nuova base legale risultante dalla revisione totale della LPRI.
La revisione parziale ha per oggetto i termini per i lavori di attuazione (disposizioni transitorie) di cui all'articolo 36 dell'ordinanza sulla maturità professionale.
Il 18 ottobre 2012 su richiesta della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) l'organo direttivo UFFT/Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) si è dichiarato disposto a far sì che i Cantoni dispongano di più tempo per modificare le norme cantonali e i programmi d'insegnamento relativi ai cicli di formazione riconosciuti per la maturità professionale.
Indagine conoscitiva inerente all'ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. Il 14 dicembre 2012 l'Assemblea federale ha approvato il decreto federale che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Allo stesso tempo è stata adottata la legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS). Dall'estate del 2012 un gruppo di esperti ha elaborato un progetto di ordinanza relativa a detta legge, accompagnato da un rapporto esplicativo. Il gruppo di esperti, sotto l'egida dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT - Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI dal 1° gennaio 2013), era costituito da rappresentanti della Conferenza dei governi cantonali (CdC), della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).
Nell'ambito del controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare federale sulle borse di studio dell'Unione svizzera degli universitari (USU), la legge sui sussidi all'istruzione è sottoposto a una revisione totale che riprende le disposizioni formali di armonizzazione del concordato intercantonale e introduce nuove modalità di ripartizioni dei sussidi federali.