Il progetto di nuova ordinanza abroga l’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale (RS 431.011) e l’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1). L'indirizzo corretto per le risposte è: Aemterkonsultationen@bfs.admin.ch
La nuova legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI) costituirà una base sulla quale l'Ufficio federale di statistica (UST) potrà istituire un servizio nazionale degli indirizzi. Comuni, Cantoni e Amministrazione federale, nonché altri enti autorizzati, potranno avere accesso agli indirizzi di domicilio, attuali e precedenti, delle persone residenti in Svizzera. Ciò permetterà di semplificare i processi e di sbrigare in maniera più efficiente i compiti della pubblica amministrazione.
Il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare un avamprogetto per la modifica della LIDI e dell'OIDI, le quali autorizzano l'UST ad assumere il compito di un'emittente LEI (la cosiddetta Local Operating Unit, LOU) nel quadro del sistema globale Legal Entity Identifier (LEI) in Svizzera, rispettando la neutralità dei costi.
L'ordinanza sulle rilevazioni statistiche deve essere sottoposta a una modifica per due motivi: da un lato un nuovo regolamento UE, diventato vincolante per la Svizzera nell'ambito degli accordi bilaterali, richiede alcuni adeguamenti del diritto nazionale nel settore della statistica federale e dall'altro il Consiglio federale è stato incaricato dal legislatore di disciplinare a livello di ordinanza i dettagli dei collegamenti di dati statistici.
Dal 2011 in poi, un numero d'identificazione delle imprese (IDI) sarà assegnato ad ogni impresa svizzera. I numerosi numeri d'identificazione utilizzati attualmente nell'amministrazione per identificare le imprese, saranno progressivamente ridotti e sostituiti dall'IDI. Le relazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche diventeranno di conseguenza più semplici e più efficaci. L'IDI costituisce inoltre una condizione importante per lo sviluppo del Governo elettronico e per gli scambi elettronici di dati. L'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) regolamenta le modalità di attribuzione e utilizzo dell'IDI nonché le modalità di gestione e pubblicazione del registro IDI. Quest'ultimo sarà parzialmente accessibile al pubblico e servirà esclusivamente all'identificazione delle imprese.
Il numero unico d'identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese e a migliorare lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici. Esso crea i presupposti per facilitare lo scambio elettronico di dati e serve a ridurre gli oneri amministrativi delle imprese. L'IDI rappresenta così la condizione generale per un ciberspazio economico sicuro e affidabile.
L'ordinanza concretizza le modalità per l'esecuzione del censimento federale della popolazione 2010 che sarà realizzato in collaborazione con i Cantoni. Essa regola le scadenze e i procedimenti delle operazioni.
L'articolo 10 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat, RS 431.01) è stato completato il 1° aprile 2007 con i due capoversi 3quater e 3quinquies. In tal modo l'Ufficio federale di statistica (UST) dispone della base legale per tenere un registro di campionamento contenente dati di tutti i clienti della telefonia fissa e mobile. Le disposizioni sottoposte a questa indagine conoscitiva regolano i dettagli d'applicazione nel settore della telefonia fissa.
La legge sull'armonizzazione dei registri del 23 giugno 2006 (LArRa; RS 431.02) è entrata parzialmente in vigore il 1° novembre 2006. Le disposizioni d'esecuzione vanno inserite nell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri e nelle ordinanze concernenti i registri federali. Le disposizione della LArRa non ancora in vigore riguardano il nuovo numero d'assicurato AVS. Esse vanno messe in vigore contemporaneamente all'OArRa.
Il 10 giugno 2005, il Consiglio federale si è pronunciato a favore di una nuova concezione del censimento della popolazione. Esso ha egualmente incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di svolgere una consultazione tra i Cantoni in merito al mandato d'informazione e al finanziamento del prossimo censimento. La consultazione tra i Cantoni si è conclusa alla fine di settembre 2005. Il DFI desidera ora invitare i partiti politici e le altre organizzazioni e istituzioni interessate a prendervi parte. I risultati di queste consultazioni faranno parte di un rapporto globale che il DFI prevede di trasmettere al Consiglio federale alla fine del 2006.
Il prossimo censimento della popolazione sarà di nuova concezione. Al posto della rilevazione totale tramite questionari, è previsto un censimento basato esclusivamente sui registri, completato da rilevazioni periodiche campionarie tra il 2010 e il 2019. Un censimento basato sui registri presuppone l'armonizzazione dei registri cantonali e comunali degli abitanti. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) svolgerà una consultazione tra i Cantoni, interpellandoli in merito all'attuazione dell'armonizzazione dei registri e ai temi su cui dovranno vertere le rilevazioni per campione.
Il disegno di legge mira ad un'utilizzazione uniforme degli identificatori personali nei registri della Confederazione, quale condizione essenziale per lo scambio automatizzato di dati personali fra i servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni. Gli obiettivi principali perseguiti sono la razionalizzazione dello scambio, disciplinato dalla legge, di dati fra registri ufficiali e la semplificazione per la statistica federale dell'utilizzazione dei dati provenienti dai registri.