Nella legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) del 18 dicembre 2020 viene introdotto un obbligo di notifica degli attacchi informatici subiti per i gestori di infrastrutture critiche. Tale obbligo intende permettere al Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) di avere una migliore visione d’insieme dei ciberattacchi in Svizzera, di sostenere gli interessati nella gestione di questi attacchi e di avvertire tutti gli altri gestori di infrastrutture critiche. Oltre all’obbligo di notifica, nella LSIn dovrebbero essere definiti anche i compiti del Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) e la sua funzione in qualità di servizio centrale di notifica.
A complemento dell’avamprogetto della legge federale summenzionata, per il quale la procedura di consultazione è già stata svolta dal dicembre 2020 al marzo 2021, viene sottoposta una disposizione supplementare di legge sotto forma di disposizione transitoria che ha per oggetto il finanziamento dell’«agenda Infrastrutture e servizi di base nazionali dell’Amministrazione digitale Svizzera». Con tale disposizione la Confederazione si impegna, se le condizioni definite sono soddisfate, a garantire un finanziamento iniziale per i progetti dell’agenda per un periodo di quattro anni a partire dal 2024.
La legge federale si prefigge di creare le basi per un impiego efficace dei mezzi elettronici nell'Amministrazione federale in relazione all'offerta di prestazioni digitali delle autorità. Tali basi devono garantire che la Confederazione disponga sempre delle forme di collaborazione oggettivamente più opportune nell'ambito dell'amministrazione digitale, in particolare del Governo elettronico.
Il progetto attua le richieste formulate dal Parlamento nella sua decisione di rinvio della revisione totale della LCA, introducendo le modifiche volute, segnatamente quelle concernenti il diritto di revoca, la copertura provvisoria, la prescrizione, il diritto di recesso e i grandi rischi. In diversi punti si è tenuto conto delle esigenze del commercio elettronico, semplificando i requisiti formali. Durante i lavori si è inoltre ravvisata la necessità di procedere a lievi adeguamenti.
La modifica permette l'attuazione di due due aggiunte al dispositivo normativo internazionale Basilea III. Si tratta del nuovo approccio standard per il calcolo di equivalenti di credito per derivati (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk, SA-CCR) nonché di nuove regole riguardanti la copertura con fondi propri di quote di fondi detenute nel portafoglio bancario.
La legge sull'infrastruttura finanziaria del 19 giugno 2015 (FF 2015 4017) deve essere concretizzate a livello di ordinanza.
Con la modifica dell'ordinanza si procederà ad adeguamenti concernenti fra l'altro la solvibilità, la gestione del rischio e la pubblicazione.
1. Con il presente avamprogetto viene disciplinata, per tutti i servizi finanziari, la relazione fra gli intermediari finanziari e i loro clienti e vengono uniformate le disposizioni applicabili ai prospetti per valori mobiliari. In questo modo la protezione dei clienti, la concorrenza tra gli intermediari finanziari e la competitività della piazza finanziaria svizzera vengono rafforzate in modo durevole.
2. La legge sugli istituti finanziari disciplina in modo uniforme la sorveglianza di tutti i fornitori di servizi finanziari che, in un modo o nell'altro, gestiscono patrimoni per clienti.
Adeguamento al progetto di legge sulla concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit, approvato nella sessione estiva 2014.
Il presente avamprogetto sottopone le infrastrutture del mercato finanziario e gli obblighi dei partecipanti al mercato, in particolare nel settore del commercio di derivati, a una regolazione uniforme adeguata agli sviluppi del mercato e alla normativa internazionale. In questo modo la stabilità e la competitività della piazza finanziaria svizzera vengono rafforzate in modo durevole.
Le norme in materia di liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR) elaborate in gennaio dell'anno in corso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III) devono essere riprese nel diritto svizzero.
Le presenti modifiche fanno seguito all'iniziativa parlamentare 10.450 «Punire severamente la vendita di dati bancari» depositata dal Gruppo PLR.I Liberali. Esse prevedono che le fattispecie penali della violazione del segreto professionale contenute nella legge sugli investimenti collettivi, nella legge sulle banche e nella legge sulle borse siano estese alle persone che rivelano a terzi segreti che sono stati loro confidati in violazione del segreto professionale o che sfruttano tali segreti per sé o per altri. Inoltre, le persone che, violando il segreto professionale, ottengono per sé o per altri un vantaggio patrimoniale devono essere punite più severamente.
La revisione totale dell'ordinanza sulle banche comprende l'attuazione delle nuove disposizioni della legge sulle banche relative alle prescrizioni contabili e agli averi non rivendicati. L'ordinanza sarà inoltre completamente rielaborata sotto il profilo formale e redazionale.
Si tratta di atti d'esecuzione della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LAUFIN).
Le norme sulla copertura con fondi propri e sulla ripartizione dei rischi nell'Ordinanza sui fondi propri saranno adeguate a standard internazionali più severi.