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ambiente
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
•
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
3003 Berna
Procedure di consultazione
20. dicembre 2005
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3. aprile 2006
Concluse
Confederazione
ambiente
Die Freisetzung umweltgefährdender Organismen wird neu geregelt (Totalrevision der Freisetzungsverordnung)
Welche Anforderungen müssen erfüllt sein für Freisetzungsversuche mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) oder pathogenen Organismen? Welche für das Inverkehrbringen? Wie kann die Verbreitung so genannt invasiver Pflanzen wie Ambrosia verhindert werden? Diese Fragen klärt die revidierte Freisetzungsverordnung, welche das UVEK in die Anhörung schickt. Die Verordnung ist ein wichtiges Element der Umsetzung des neuen Gentechnikgesetzes.
29. giugno 2005
-
31. ottobre 2005
Concluse
Confederazione
ambiente
Revisione parziale della legge federale sulle foreste
Con la revisione parziale della legge forestale si intende in particolare garantire le prestazioni della foresta e dell'economia forestale che vanno a vantaggio della collettività. Nel frattempo la legge riveduta dovrebbe contribuire a rafforzare l'efficienza dell'economia forestale. Occorre inoltre disciplinare la questione dell'aumento costante della superficie forestale e adeguare l'articolo sulla formazione agli attuali sviluppi nelle scuole universitarie professionali.
15. giugno 2005
-
9. settembre 2005
Concluse
Confederazione
ambiente
Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico
Revisione dell'OIF: ” allegato 7: valori limite d'esposizione al rumore degli impianti di tiro; complemento che introduce una regolamentazione per le armi sportive; ” allegato 1: aggiornamento delle esigenze per l'isolamento acustico degli edifici; ” allegato 2: aggiornamento delle esigenze relative ai modelli di calcolo del rumore.
10. dicembre 2004
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28. febbraio 2005
Concluse
Confederazione
ambiente
Modifica di cinque ordinanze dipartimentali relative all'autorizzazione per l'uso di prodotti fitosanitari, per la protezione del legno e refrigeranti
Con il nuovo diritto in materia di prodotti chimici, il «commercio dei veleni» in Svizzera viene ampiamente liberalizzato, in particolare mediante l'eliminazione dell'attuale sistema di autorizzazione per l'acquisto di veleni. Nei cinque avamprogetti di ordinanze del DFI relative al nuovo diritto in materia di prodotti chimici sono disciplinati requisiti e condizioni legati al personale per l'impiego di prodotti chimici particolarmente pericolosi. In tal modo si intende garantire il mantenimento di una protezione sufficiente nell'impiego di tali prodotti chimici.
20. ottobre 2004
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20. gennaio 2005
Concluse
Confederazione
ambiente
Riduzione del CO2
La Svizzera deve adottare misure supplementari per poter raggiungere gli obiettivi di politica climatica fissati dalla legge. Il Consiglio federale ha inviato oggi in consultazione quattro varianti per la riduzione delle emissioni di CO2. Tre prevedono una tassa sul CO2, mentre una si limita al “centesimo per il clima• facoltativo sui carburanti. Il rapporto sulla procedura di consultazione illustra le possibili conseguenze climatiche, economiche e finanziarie delle diverse varianti. La consultazione durerà fino al 20 gennaio 2005. Poi il Consiglio federale deciderà come attuare gli obiettivi della legge sul CO2.
23. giugno 2004
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15. agosto 2004
Concluse
Confederazione
ambiente
Modifica e abrogazione di atti legislativi nell'ambito della protezione delle acque
Nel quadro del Programma di sgravio 2003 la Confederazione intende ridurre al minimo il suo impegno nel settore dei serbatoi, il che richiede una modifica della legge sulla protezione delle acque e delle corrispondenti ordinanze. Il Consiglio federale ha inviato oggi in consultazione i relativi adeguamenti. Ha inoltre modificato, con decorrenza dall'inizio del 2005, l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e l'ordinanza sulle foreste. Ciò consentirà di attuare ulteriori misure di risparmio nel settore ambientale: l'abolizione della procedura di omologazione svizzera e la riduzione delle sovvenzioni forestali.
11. settembre 2002
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15. gennaio 2003
Concluse
Confederazione
ambiente
Parchi naturali e paesaggistici d'importanza nazionale. Revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
L'introduzione dei parchi paesaggistici intende avvicinare la protezione della natura e la promozione dell'economia secondo il motto "proteggere e utilizzare". I parchi paesaggistici mantengono intatti preziosi paesaggi naturali e culturali e ne consentono al contempo l'utilizzo a fini turistici ed economici. Occorre inoltre adattare il concetto di parco nazionale e introdurre parchi naturali. A tal fine, la LPN viene modificata.