In virtù dell'articolo 10a dell'ordinanza sugli effettivi massimi (RS 316.344), l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG ha la competenza di modificare l'allegato. La categoria ha formulato diverse proposte d'inserimento di nuovi sottoprodotti o di modifica di sottoprodotti già riportati nell'allegato. Inoltre, prima del 1° luglio 2011 l'UFAG ha concesso autorizzazioni eccezionali ad aziende che valorizzano sottoprodotti non menzionati nell'allegato dell'OEmax. È pertanto necessario completarlo.
Le modifiche riguardano la ripresa delle prescrizioni esecutive dell'UE concernenti il vino biologico.
Le modifiche concernono principalmente delle attualizzazioni conformemente all'attuale legislazione bio dell'UE
Le organizzazioni estere riconosciute, con una posizione particolare, potranno rilasciare passaporti per equidi per animali svizzeri. Adeguamenti in seguito all'abolizione dell'obbligo di vaccinare gli animali contro la malattia della lingua blu. Introduzione del normale obbligo di notifica della fine dell'estivazione di animali della specie bovina, ossia abolizione della deroga applicata finora. Invio dell'elenco degli animali rilevante per i pagamenti diretti soltanto in versione elettronica. Adeguamenti di lieve entità riguardanti l'accesso ai dati della banca dati sul traffico di animali.
Trasferimento di quote di contingente doganale sul successivo periodo d'importazione del medesimo anno civile. È prevista l'esenzione dalla classificazione obbligatoria della qualità per le macellazioni contro retribuzione e per i vitelli vivi presentati ai mercati pubblici.
L'ordinanza sulle importazioni agricole è sottoposta a una revisione totale. Dal profilo contenutistico non sono previste modifiche sostanziali. Le disposizioni non più vigenti e quelle contenute in altri atti normativi sono state eliminate. Gli allegati dell'ordinanza si presentano con una nuova numerazione, struttura e impostazione. Tutte le modifiche delle voci di tariffa doganale sulla base della revisione del 2012 del Sistema armonizzato (SA) di designazione e di codificazione delle merci sono state tenute in considerazione nell'intera ordinanza.
Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del Piano di controllo nazionale è stato elaborato un concetto sui controlli basati sul rischio e sono state definite nuove frequenze di controllo. Sono inoltre stati valutati e chiariti diversi concetti concernenti i controlli tramite un confronto con il diritto UE sulle derrate alimentari. La OCoC attualmente in vigore viene conseguentemente modificata e sostituita dal presente disegno.
916.344: In seguito al divieto di somministrare sottoprodotti della macellazione e dei macelli, nonché resti alimentari, decade l'autorizzazione eccezionale finora vigente concernente gli effettivi massimi e la protezione delle acque. Per le aziende coinvolte sono previste disposizioni transitorie. Per ragioni di carattere fisiologico-nutrizionale e sanitario, inoltre, in caso di utilizzo combinato di sottoprodotti si dovrà effettuare una riduzione corrispondente al 40 per cento del fabbisogno energetico dei maiali. D'ora in poi, per l'esecuzione delle deroghe di cui all'ordinanza concernente gli effettivi massimi e a quella sulla protezione delle acque saranno determinanti gli stessi sottoprodotti. Per aziende che forniscono la prova secondo cui le esigenze ecologiche sono rispettate senza la cessione di concime aziendale si dovrà procedere alla registrazione dell'effettivo autorizzato per 15 anni a tutela degli investimenti effettuati.
916.344 : La modification proposée vise à établir une égalité de traitement entre communautés d'exploitation et communautés partielles d'exploitation pour ce que est de l'OEM. 919.117 : Les modifications de l'ordonnance sur les données agricoles ont lieu pour la plupart dans le contexte du programme ASA2011. Grâce à la mise sur pied d'une banque des données de contrôle, les résultats des contrôles seront disponibles et utilisables dans plusieurs secteurs de manière centralisée.
La presente modifica d'ordinanza è finalizzata all'attuazione della mozione Moser “Obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio da allevamento in batteria• (08.3356), trasmessa dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.
il Consiglio federale autorizza il DFE ad aumentare temporaneamente il contingente doganale di cereali panificabili (RS 916.112.211), il DFE aumenta temporaneamente il contingente doganale di cereali panificabili (RS 916.01), l'UFAG tiene conto di tale aumento modificando la liberazione in più parti del contingente (RS 916.111.4)
Modifica delle aliquote delle tasse all'importazione nonché adeguamento dei termini chi pagamento, per i contingenti acquistati all'asta.
La vigente ordinanza del 7 dicembre 1998, e rispettive modifiche (stato 30 dicembre 2003), è stata oggetto di una revisione totale incentrata, oltre che sugli adeguamenti legati allo sviluppo della promozione dello smercio a livello regionale, sulla regolamentazione per garantire un'immagine più coerente dell'agricoltura svizzera.
Nuove disposizioni per i mercati pubblici sorvegliati nonché per l'importazione di carne kasher o halal.
Rapport sur la réduction des excédents de phosphore dans les sols agricoles et des apports de phosphore dans les eaux. Détermination des zones où la mise en œuvre de mesures s'impose.
Proposta e commento all'ordinanza concernente l'abbandono del contingentamento lattiero (OACL) e alla modifica dell'ordinanza sul contingentamento lattiero (OCL). Il rapporto e le istruzioni possono essere ordinati presso l'UFAG oppure consultati al sito Internet en francese e tedesco.
Il presente "Pacchetto d'ordinanze" è limitato alle ordinanze della legge sull'agricoltura e della legge sulle epizoozie. Principalmente si basa su modifiche delle basi legali decise dal Parlamento nel quadro della Politica agricola 2007. Tale pacchetto contiene anche nuove ordinanze e proposte di modifiche, da effettuare sulla base di esperienze pratiche o in aggiunta e per l'utilizzazione dell'attuale quadro legale.