La modifica della Legge sull’aviazione (LNA) riflette l’attuazione delle seguenti mozioni: giurisdizione penale della Confederazione (Candinas 18.3700), limite di età per i piloti di elicottero (CTT-N 21.3020 e Ettlin 21.3095) ed esenzione dall’obbligo di condurre gare pubbliche per l’aggiudicazione di concessioni aeroportuali (CTT-N 21.3458). Il progetto riguarda anche altri temi per i quali gli adattamenti della LNA rispondono a una reale esigenza, soprattutto per motivi legati alla vigilanza, ovvero: l’attività di vigilanza dell’UFAC, la cultura giusta (Just Culture), i controlli dei precedenti personali, le operazioni aeroportuali, i servizi di navigazione aerea, le procedure relative alle infrastrutture aeronautiche e le sanzioni per le violazioni dei diritti dei passeggeri.
Con la modifica proposta della legge federale sulla navigazione aerea è intesa una attuazione dei requisiti normativi dell'Unione Europea (controlli alcolici per i membri dell'equipaggio di volo senza causa) nonché ulteriori requisiti di revisione (diritti di notifica medica semplificata), derivanti dai risultati dello schianto di un aereo Germanwings nel 2015.
Integrazione delle aree d'atterraggio d'ospedale e delle aree d'atterraggio per operazioni di soccorso nell'ordinanza sugli atterraggi esterni. Diverse modifiche basate sulle esperienze maturate nel corso dell'attuazione.
L'elemento centrale della revisione parziale 1+ della legge sulla navigazione aerea (RS 748.0) era il settore infrastrutturale. Si tratta pertanto in primo luogo di una revisione di carattere tecnico con l'obiettivo di semplificare le procedure e migliorare il livello di sicurezza dell'aviazione.
Il futuro recepimento, da parte della Svizzera, delle disposizioni comunitarie volte a introdurre norme di circolazione per aeromobili comuni e delle relative prescrizioni operative sui servizi e le procedure di navigazione aerea esige una revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA) attualmente in vigore.
Dal 1984 la legislazione federale vieta l'esercizio di aeromobili motorizzati ultraleggeri (ULM, secondo la definizione elvetica) sul territorio svizzero, ossia di aeromobili il cui carico alare è inferiore a 20 kg/m2. Dal 2005, in Svizzera sono ammessi aeromobili del tipo Ecolight. Dall'entrata in vigore del divieto, nel settore degli ULM sono stati compiuti progressi tecnici considerevoli. Inoltre, la maggior parte degli attuali ULM presenta un carico alare superiore a 20 kg/m2. Di fatto, il divieto rimane pertanto lettera morta. In futuro, oltre agli aeromobili del tipo Ecolight, è prevista l'ammissione degli ULM elettrici (aeromobili con comandi aerodinamici, ULM pendolari, autogiri), alianti da pendio elettrici e autogiri con motore a combustione.
A inizio settembre, la Consigliera federale Doris Leuthard ha firmato l'accordo approvato dal Consiglio federale. L'accordo permette di porre fine ad annosi contenziosi tra i due Stati in merito alla regolamentazione dei decolli e degli avvicinamenti sul territorio della Germania meridionale, relativa all'esercizio dello scalo zurighese. Affinché possa entrare in vigore, l'accordo deve essere ratificato da parte dei Parlamenti di entrambi gli Stati.
Le vigenti disposizioni sugli atterraggi esterni, presenti solo in modo marginale in diversi atti normativi, vengono adeguate alle esigenze attuali e riunite in un'unica ordinanza.
La revisione parziale della legge del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) verrà probabilmente adottata durante la sessione autunnale delle Camere federali. Tale revisione implica nel contempo la modifica di una serie di ordinanze esecutive i cui testi rivisti, ora disponibili sotto forma di progetto, entreranno in vigore contemporaneamente alla nuova LNA.
La messa in atto di un finanziamento speciale per compiti connessi al traffico aereo (modifica dell'articolo 86 Cost.) avverrà nel quadro della revisione parziale della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2). Si tratterà, nella fattispecie, di illustrare in quale modo i proventi a destinazione vincolata della tassa sul cherosene dovranno essere distribuiti tra i settori protezione dell'ambiente, misure di sicurezza contro atti illeciti a danno dell'aviazione e promozione di un livello elevato di sicurezza tecnica.
L'attuale ordinanza va rielaborata in base alla prima revisione parziale della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e alle direttive europee adottate nell'ambito delle tariffe per i servizi di navigazione aerea (regolamento CE N.1794/2006). Le modifiche riguardano aspetti di rilievo concernenti il finanziamento dei servizi di navigazione aerea relativi alle rotte, ai decolli e agli atterraggi in Svizzera.
La revisione della legge sulla navigazione aerea si svolgerà in tre tappe. Elementi centrali di una prima revisione parziale sono l'attuazione del rapporto sulla politica aeronautica svizzera del 2004, nuovi principi di riscossione delle tasse aeroportuali, il finanziamento della sicurezza aerea nonché una tassa di vigilanza per l'aviazione commerciale. Il Consiglio federale pone in consultazione questa prima revisione parziale fino all'autunno di quest'anno.
L'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA, RS 748.131.1) disciplina la costruzione di infrastrutture aeronautiche e l'esercizio degli aerodromi. Per poter rispettare gli impegni contratti dalla Svizzera a livello internazionale e tenere conto di diverse esigenze emerse nella pratica, nei prossimi anni l'OSIA verrà riveduta in diverse tappe. La presente revisione verte sulle principali e più urgenti esigenze di facile attuazione; l'OSIA così aggiornata e modificata risulterà più trasparente. L'ordinanza del DATEC concernente i compiti dei capi d'aerodromo (ordinanza sui capi d'aerodromo) completa le disposizioni della sezione 8 OSIA. Si tratta di una regolamentazione dettagliata e aggiornata del capitolato d'oneri dei capi d'aerodromo del 31 agosto 2002. Con l'entrata in vigore della presente modifica dell'OSIA e dell'ordinanza sui capi d'aerodromo, il capitolato d'oneri verrà abrogato.
L'objectif de la modification est la création d'un instrument permettant d'améliorer le taux de couverture des frais et couvrant toutes les prestations effectuées par l'OFAC sur la base de la législation nationale ou internationale (relevant principalement de la participation de la Suisse depuis le 1er décembre 2006 à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, AESA).
Mediante il progetto di modifica dell'articolo 86 della Costituzione federale si creano le basi che permettono alla Confederazione di impiegare in favore del trasporto aereo i proventi dell'imposta sui carburanti per l'aviazione.
L'iniziativa chiede che i proprietari possano far valere, con una procedura semplificata, indennizzi per la riduzione del valore immobiliare a causa dell'inquinamento fonico causato dagli aerei e che le pretese non vengano a cadere per un'eccezione di prescrizione. Si propone inoltre la modifica della legge federale sull'espropriazione (RS 711) e della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748).
Il 18 ottobre 2000 il Consiglio federale ha adottato le parti concettuali I-III B del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). In questa parte il Consiglio federale imparto il mandato di sottoporre a un esame globale la rete delle aree d'atterraggio di montagna e di valutare per principio se, e in quale misura, sia opportuno continuare ad autorizzare le attività di eliski. Nel presente progetto di una parte concettuale relativa alle aree d'atterraggio di montagna sono stabiliti a grandi linee i principi e le regole per la verifica concreta delle singole aree nel quadro dei processi che si svolgono a livello di scheda di coordinamento.
Le projet d'OTrA correspond à une modification totale du Règlement de transport aérien (RTA, RS 748.411). L'OTrA reprend d'une manière générale les dispositions principales de la Convention de Montréal ainsi que celles toujours applicables du RTA. Elle est également adaptée à trois règlements européens.