La nuova ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale riunisce in un unico testo le disposizioni degli atti normativi attualmente in vigore sui singoli enti (servizio sanitario apistico, servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti, servizio sanitario suino). Contestualmente il suo campo di applicazione è esteso al servizio sanitario bovino, che potrà ora godere del sostegno della Confederazione, come gli altri servizi di sanità animale, a condizione che sussista un sovvenzionamento da parte dei Cantoni. Vengono inoltre uniformate il più possibile le altre condizioni per l'erogazione dei contributi federali ai servizi di sanità animale.
In considerazione del rapporto del Consiglio federale del 23 maggio 2018 relativo all'obbligo di dichiarazione delle pellicce, è prevista l'introduzione della dichiarazione «vera pelliccia». Si prevede inoltre di precisare determinati termini relativi ai modi di ottenimento e di permettere la dichiarazione di origine «sconosciuta» per le pellicce e i prodotti di pellicceria.
L'ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni deve essere adattata a seguito della modifica dell'art. 10 cpv. 3bis della legge federale sulla statistica federale (LStat). Le modifiche proposte hanno per scopo principale di chiarire la ripartizione delle responsabilità e facilitare in modo generale il processo di accesso ai dati del REA come pure il loro utilizzo.
L'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC), che fa parte dell'allegato veterinario, è lievemente adeguata dal punto di vista materiale in base al rispettivo nuovo atto legislativo UE. Nel contempo, l'OIAC deve essere rielaborata integralmente nel quadro delle nuove strutturazioni degli atti per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali. Se possibile, in tale ambito tutti gli aspetti concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia devono essere disciplinati in un'ordinanza autonoma e non insieme ai requisiti fissati per l'importazione, il transito e l'esportazione a titolo professionale di animali e prodotti animali.
L'ordinanza in oggetto entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, unitamente alla legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (FF 2011 4357), in sostituzione di due ordinanze del 15 febbraio 2006: l'ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia (RS 941.292) e l'ordinanza sui laboratori di verificazione (RS 941.293). La nuova ordinanza sulle competenze in materia di metrologia introduce, oltre agli adeguamenti formali alla nuova legge, alcune lievi modifiche sostanziali.
Abrogazione dell'ordinanza esecutiva del 20 giugno 1930 della legge federale per la lotta contro la tubercolosi: Il contenuto essenziale dell'ordinanza, per quanto attuale rispetto alla situazione odierna, è sufficientemente coperto dalla legislazione in vigore. Revisione dell'ordinanza concernente i provvedimenti del Servizio sanitario di confine: Le misure d'economia della Confederazione comportano un riorientamento delle attività del Servizio sanitario di confine.
Scopo di questa proposta è di creare un quadro giuridico che permetta agli istituti di previdenza, secondo il principio della responsabilità propria, di concretizzare misure efficaci al fine di riassorbire eventuali sottocoperture. È necessario stabilire una sicurezza giuridica. Il margine di manovra degli istituti di previdenza in situazione di sottocopertura deve essere ampliato. Gli istituti devono disporre di strumenti de risanamento supplementari ed in particolare di norme che indichino come applicare questi strumenti.
L'obiettivo di questa disposizione è di disciplinare in maniera vincolante l'armonizzazione dei registri degli abitanti nei Cantoni e nei Comuni in modo da poterli utilizzare interamente, unitamente ai grandi registri federali di persone, in occasione di future rilevazioni statistiche demografiche.