L’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) previsto dalle disposizioni concernenti il secondo pilastro (Pillar Two) dell’imposizione minima globale dell’OCSE deve essere disciplinato nell’ordinanza sull’imposizione minima. Ciò comprende, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE all’AFC, lo scambio internazionale delle dichiarazioni GloBE con gli Stati partner e il loro impiego da parte dei Cantoni. Con il presente progetto si intende attuare l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE). L’approvazione dell’Accordo GloBE è oggetto di un progetto separato (procedura di consultazione 2024/49).
Dal 1° gennaio 2013 la legge federale sull’imposta preventiva contiene eccezioni limitate nel tempo per gli interessi derivanti dagli strumenti «too big to fail». Queste dovranno essere prorogate fino al 31 dicembre 2031 al più tardi. In questo modo si evita la creazione di un vuoto legislativo tra il 1° gennaio 2027 e l’entrata in vigore delle misure di legge previste per la stabilità delle banche.
Disposizioni di esecuzione relative alla revisione parziale del 16 giugno della LIVA e altri temi quali la semplificazione del metodo delle aliquote saldo.
Attuazione della mozione 21.3001 «Possibilità di estendere la compensazione delle perdite fino a dieci anni», depositata dalla CET-N. Per le perdite realizzate a partire dal 2020, la compensazione delle perdite sarà estesa da sette a dieci anni.
In vista dell’attuazione dell’accordo aggiuntivo alla CDI tra la Svizzera e la Francia per l’imposizione del lavoro a domicilio, viene creata nel diritto interno una norma esplicita volta a garantire l’imposizione in Svizzera del reddito da attività lucrativa realizzato con il lavoro a domicilio svolto all’estero.
Da agosto a novembre 2022 si è svolta la procedura di consultazione su una prima parte dell’ordinanza. La seconda consultazione riguarda in particolare la procedura di riscossione della nuova imposta integrativa. A ciò si aggiungono le norme da applicare in materia di diritto penale fiscale.
In futuro le persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente potranno scegliere se far valere un importo forfettario per le spese professionali o se dedurre le spese professionali effettive. In tal modo si intende ridurre eventuali distorsioni nella scelta della forma di lavoro e diminuire gli oneri amministrativi sia per il contribuente sia per le autorità fiscali.
In futuro i redditi e il patrimonio dei coniugi dovranno essere ripartiti tra i partner in base ai loro rapporti di diritto civile. I coniugi dovranno compilare due dichiarazioni dei redditi separate, e saranno quindi in linea di principio tassati sulla base dello stesso regime dei concubini.
Con la presente ordinanza viene attuata parzialmente l’imposizione minima sulla base della modifica costituzionale attualmente al vaglio del Parlamento. Le prescrizioni modello dell’OCSE/G20 vengono dichiarate applicabili per mezzo di un rimando. Inoltre, viene precisata la ripartizione della quota cantonale sull’imposta integrativa. Il diritto procedurale, in particolare, sarà sottoposto a consultazione soltanto in una seconda fase.
La Modifica dell’ordinanza sull’IVA mira a stabilire, in una prima fase, da quale momento determinati processi potranno svolgersi solo per via elettronica.
La disposizione concernente il segreto contenuta nella legge sull’IVA (LIVA) deve essere adeguata affinché l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) possa notificare automaticamente all’Ufficio federale di statistica (UST) e alle autorità del registro di commercio le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio.
Il progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale pone la Svizzera di fronte a sfide considerevoli. Il Consiglio federale intende tenere conto di questi sviluppi internazionali e attuare le regole dell’imposizione minima previste per i grandi gruppi internazionali.
Attuazione della mozione Grin (17.3171). Le deduzioni forfettarie per compensare i premi delle assicurazioni malattie devono essere aumentate.
Il progetto prevede che la quota di partecipazione a partire dalla quale è ammessa la procedura di notifica all’interno di un gruppo, fissata attualmente al 20 per cento, debba essere ridotta al 10 per cento. L’autorizzazione, che nel contesto internazionale deve essere richiesta preventivamente, sarà valida per cinque anziché per tre anni come previsto attualmente. Questa modifica determina una semplificazione amministrativa per le imprese e le autorità fiscali.
L'imposta sul tonnellaggio gode di un largo consenso a livello internazionale ed è ampiamente diffusa, in particolare nell'Unione europea. L'introduzione di questa imposta anche in Svizzera creerebbe condizioni paritarie in un contesto di competitività tra le imprese di navigazione marittima, che si contraddistinguono per l'elevata mobilità, nel settore del trasporto di merci e persone.
La progressiva digitalizzazione e globalizzazione dell'economia richiede adeguamenti nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al fine di evitare svantaggi concorrenziali per le imprese sul territorio svizzero e garantire una riscossione uniforme dell'IVA. Inoltre, il progetto contiene misure volte a semplificare il sistema dell'IVA per le piccole e medie imprese (PMI). Permette infine di attuare diversi interventi parlamentari.
Oggi le rendite vitalizie vengono tassate in ragione di una quota forfettaria del 40 per cento. Considerati i tassi d'interesse attuali, si tratta di una percentuale troppo elevata. La nuova normativa proposta mira a rendere flessibile la quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie e di forme di previdenza simili e ad adeguarla alle rispettive condizioni di investimento. In questo modo si elimina l'odierna sovraimposizione sistematica delle prestazioni di rendita. La sovraimposizione viene inoltre notevolmente attenuata sia in caso di riscatto che di restituzione di assicurazioni di rendita vitalizia.
L'imposta preventiva e la tassa di negoziazione rappresentano un ostacolo per il mercato svizzero dei capitali. Allo stesso tempo, l'attuale sistema dell'imposta preventiva presenta lacune per quanto riguarda l'aspetto della garanzia. La presente riforma mira ad attenuare entrambi i problemi. Inoltre, apporta vantaggi politico-economici ed è caratterizzata da un favorevole rapporto costi-benefici.
In futuro gli eredi dovranno richiedere il rimborso dell'imposta preventiva sui redditi provenienti dall'eredità nel loro Cantone di domicilio. Inoltre, i funzionari svizzeri all'estero dovranno presentare l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva alla loro autorità fiscale cantonale competente per la tassazione.
L'attuazione proposta della mozione 17.3631 depositata dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-CS) riduce gli oneri amministrativi per le imprese con veicoli aziendali e per i loro titolari. Con l'aumento della deduzione forfettaria allo 0,9 per cento al mese del prezzo d'acquisto del veicolo viene compensato l'uso del veicolo per percorrere il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro e per altri scopi privati. Con l'applicazione del calcolo forfettario decade la deduzione delle spese di trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro.
Con la legge si intende abrogare l'obbligo di firmare la dichiarazione d'imposta trasmessa per via elettronica sia a livello federale che a livello cantonale (attuazione della mozione depositata da Martin Schmid, 17.3371). Inoltre, in singoli settori fiscali le imprese devono poter essere obbligate a presentare gli atti per via elettronica. Queste misure permettono di implementare la digitalizzazione.
Con la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), il Parlamento ha fra l'altro deciso di introdurre una deduzione sull'autofinanziamento. Il Consiglio federale deve ora emanare le disposizioni di esecuzione necessarie. Inoltre, a seguito della RFFA devono essere adeguate anche le ordinanze del Consiglio federale e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sul computo globale dell'imposta (d'ora in poi: ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere).
La legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, licenziata dal Parlamento il 16 dicembre 2016, richiede che siano emanate disposizioni esecutive. In questo contesto l'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte viene sottoposta a revisione totale.
Il Progetto fiscale 17 (PF17) è volto a garantire la competitività del quadro normativo fiscale in Svizzera contribuendo in maniera determinante a conservare l'attrattiva del Paese e conseguentemente a creare valore, posti di lavoro e gettito fiscale. Il progetto nasce dalla necessità di abrogare i regimi fiscali in vigore che non sono più compatibili con le norme internazionali. Il PF17 è un progetto equilibrato, perché riserva una particolare attenzione al fatto che anche le imprese continuino a fornire il loro contributo al finanziamento dei compiti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni.
Il primo pacchetto di provvedimenti per l'attuazione della Strategia energetica 2050 (Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia; FF 2016 6921) comprende anche misure fiscali. L'attuazione di queste misure implica una revisione totale dell'ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sui costi di immobili).