I sistemi per l'identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale servono per determinare, rilevando automaticamente le targhe di controllo di veicoli per confrontarle con le banche dati, se vi sono comportamenti illegali nella circolazione stradale. Tali sistemi devono sottostare alla legge sulla metrologia. Il loro assoggettamento alla legge sulla metrologia avviene mediante l'emanazione di disposizioni per ordinanza da parte del DFGP relative a questa categoria di strumenti di misurazione. Le disposizioni devono essere inserite nell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità.
Secondo le indicazioni dell'ASTAG, in Svizzera circolano almeno 3500 taxi e la cifra d'affari del ramo si aggira attorno ai 175 200 milioni di franchi. A parte poche eccezioni, la Svizzera è l'unico Paese europeo che non prevede requisiti per i tassametri e non li controlla regolarmente. L'obiettivo principale dell'ordinanza è di proteggere i consumatori. A tal fine essa disciplina i seguenti aspetti fondamentali: i requisiti per i tassametri; le procedure per l'immissione sul mercato; le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.
Attualmente la legislazione svizzera non prevede alcuna prescrizione metrologica concernente i contatori d'acqua. Il volume commerciale annuo dell'acqua corrente per uso domestico, commerciale e nell'industria leggera corrisponde a circa un miliardo di franchi (600 milioni di metri cubi a 1,70 franchi ca.). Se si aggiungono i costi per le acque di scarico, di regola calcolati attraverso il consumo dell'acqua corrente, l'importo si raddoppia. Con la liberalizzazione del mercato dei contatori d'acqua, intervenuta negli ultimi due anni, vi è il rischio che anche in Svizzera si utilizzino sempre di più contatori di qualità peggiore. Vista questa evoluzione e l'incidenza economica dei costi idrici, il DFGP ha incaricato l'Ufficio federale di metrologia (METAS) di preparare l'emanazione di un'ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda.
Attualmente, la maggior parte delle merci in commercio sono preimballate (imballaggi preconfezionati). L'ordinanza sulle dichiarazioni e l'ordinanza corrispondente sulle prescrizioni tecniche regolano le modalità di misurazione e di indicazione del volume del contenuto riguardanti gli imballaggi preconfezionati. Le due ordinanze regolano anche le modalità di misurazione della vendita sfusa. Le ordinanze del 1998 devono essere completamente riviste per poter prendere in considerazione nuove possibilità tecniche (p.es. bilance con dispositivo di taratura). Occorre inoltre adattare le ordinanze all'evoluzione del diritto internazionale e cambiare il nome delle ordinanze per evitare confusioni.
L'Ufficio federale di metrologia (METAS) va dotato di maggiore autonomia per poter assolvere i suoi compiti in modo più efficiente. Il Consiglio federale ha posto in consultazione la revisione totale della legge necessaria a tal fine, trasponendo così nel Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) il rapporto sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d'impresa).
L'ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (ordinanza sugli emolumenti di verificazione) (RS 941.298.1) stabilisce gli emolumenti riscossi dagli organi cantonali d'esecuzione competenti in materia di metrologia e dai laboratori di verificazione autorizzati a verificare gli strumenti di misurazione, come anche le devoluzioni ai cantoni e al METAS per i loro disborsi. Degli emolumenti di verificazione riscossi, i laboratori di verificazione e i servizi cantonali versano al METAS un importo a titolo di rimborso dei servizi resi per l'assistenza ordinaria. Nell'interesse di una regolamentazione trasparente e uniforma a livello nazionale per i prezzi degli emolumenti, le tariffe degli emolumenti sono stabilite dal Consiglio federale. L'indennità oraria per gli emolumenti riscossi in base al tempo impiegato come anche gli emolumenti corrispondenti per i singoli strumenti di verificazione non sono più stati adattati al rincaro dal 1999. La revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione prevede dunque una nuova clausola d'indicizzazione. Inoltre, le devoluzioni versate dai laboratori di verificazione all'ufficio federale sono indicate in modo uniformo in percentuale, rispettivamente in importo per cento.