La nuova ordinanza contiene le disposizioni esecutive relative all’articolo 17 della legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), entrata in vigore il 1° gennaio 2024. L’articolo 17 LMeCA e la presente ordinanza costituiscono le basi legali che permettono di promuovere progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico attraverso un finanziamento iniziale concesso una tantum. L’ordinanza disciplina le condizioni alle quali può essere concesso un tale aiuto finanziario, la procedura e il versamento dell’aiuto finanziario nonché la rendicontazione e il controllo.
L’avamprogetto posto in consultazione prevede, in adempimento della mozione 20.3419 Rieder, di sancire nella legge le condizioni necessarie per differire o annullare una votazione popolare già indetta. Il Consiglio federale propone di apportare alcune modifiche anche per quanto riguarda l’iter giurisdizionale in caso di ricorsi sulle elezioni e votazioni (in adempimento della Mo. 22.3933 Stöckli). Altri elementi contemplati dalla revisione riguardano inoltre l’istituzione di basi legali per l’utilizzo di apposite mascherine per compilare le schede di voto (in adempimento della Mo. 22.3371 CIP-N), l’impiego di mezzi tecnici per l’accertamento dei risultati, la definizione del domicilio politico e un adeguamento delle norme che permettono di fissare le date di votazione della Confederazione.
L’attività informativa dell’Amministrazione federale nei media sociali deve essere disciplinata nell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1). L’avamprogetto stabilisce, in particolare mediante un elenco esaustivo, quali tipi di commenti possono essere cancellati, nascosti o soppressi in altro modo dalle autorità. Inoltre, disciplina in quali circostanze le autorità possono bloccare un utente impedendogli così di interagire con il loro profilo.
Da una quindicina d’anni a questa parte gli aventi diritto di voto di diversi Cantoni possono partecipare per via elettronica a elezioni e votazioni nel quadro di una sperimentazione. Le basi legali per le prove sono costituite dall’articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1), dagli articoli 27a–27q dell’ordinanza sui diritti politici (ODP; RS 161.11) e dall’ordinanza della Cancelleria federale (CaF) concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116). Con il presente progetto di revisione dell’ODP e dell’OVE si intende attuare la riorganizzazione della sperimentazione. Il Consiglio federale trae così gli opportuni insegnamenti dalla fase sperimentale precedente per istituire una nuova e stabile base legale per le prove di voto elettronico.
Da una quindicina d'anni, in diversi Cantoni gli aventi diritto di voto possono eleggere e votare nell'ambito di una fase di sperimentazione. Per la Confederazione l'articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1) consente queste sperimentazioni. Lo scopo del presente progetto di legge è di terminare la fase di sperimentazione e di sancire nella legge il voto elettronico quale canale di voto ordinario. Occorre disciplinare nella legge le principali esigenze, vale a dire specialmente la verificabilità del voto e dell'accertamento del risultato, la pubblicità delle informazioni sul sistema utilizzato e il suo funzionamento, l'eliminazione delle barriere nonché l'obbligo dei Cantoni di disporre di un'autorizzazione della Confederazione per l'impiego del canale di voto elettronico. Il progetto si prefigge inoltre di consentire ai Cantoni di mettere a disposizione degli aventi diritto di voto che si sono annunciati per il voto elettronico il materiale di voto per via elettronica. Il progetto contiene poi modifiche in relazione al voto anticipato e all'impiego di ausili tecnici nell'accertamento del risultato. Anche con il passaggio all'esercizio ordinario i Cantoni rimangono liberi di decidere se vogliono introdurre o meno il voto elettronico.
Il 26 settembre 2014 le Camere federali hanno approvato una modifica della legge sulla consultazione (FF 2014 6249; https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/6249.pdf). Di conseguenza, è necessario adeguare l'ordinanza sulla consultazione.
Il progetto concerne alcune modifiche, divenute ormai improrogabili, del diritto in materia di elezioni del Consiglio nazionale. Un maggior ricorso ai mezzi informatici durante la fase preparatoria, piuttosto breve, del rinnovo integrale del Consiglio nazionale dovrà permettere che, anche in futuro, esso possa essere organizzato in modo conforme alle prescrizioni, nonostante il continuo e costante aumento del numero di candidature, liste, congiunzioni e sottocongiunzioni di liste.
La semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale introdotta dalla modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero implica anche una modifica della relativa ordinanza. Tale modifica ha come obiettivo di raggruppare in un solo articolo le varie modalità di rinnovo dell'iscrizione di cui disporranno gli Svizzeri all'estero.
Il diritto vigente consacra un'unica disposizione alle commissioni extraparlamentari (l'art. 57 cpv. 2 LOGA), il che non è più in linea con le esigenze di efficienza di tali commissioni. La nuova normativa prevede dunque disposizioni concernenti lo scopo e le condizioni relative alla composizione o all'istituzione di tali commissioni. La modifica prevede ad esempio l'obbligo di verificare periodicamente la ragione d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni, e impone ai membri delle stesse di rendere pubbliche le relazioni d'interesse e le indennità percepite. Tali disposizioni sono volte a snellire l'apparato commissionale e a garantire maggiore trasparenza.
Il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale si è espresso a favore del mantenimento del portale e ha autorizzato la Cancelleria federale a sottoscrivere una convenzione analoga per una durata minima di quattro anni. La vigente Convenzione di diritto pubblico del 6 ottobre 2004 concernente la collaborazione tra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del portale Internet www.ch.ch dal 2005 al 2006 scade infatti alla fine dell'anno.
La modifica proposta sancirà nella legge federale sui diritti politici l'obbligo del Consiglio federale di informare i cittadini in modo esauriente sui testi sottoposti a votazione federale. A questo scopo applicherà i principi della continuità, della trasparenza, dell'oggettività e della proporzionalità. Iscritti finora in semplici linee direttrici, i suddetti criteri vengono così elevati a livello di legge.
La revisione dei diritti popolari introduce segnatamente il nuovo istituto dell'iniziativa popolare generica. Tale istituto consente di proporre anche modifiche della legislazione federale; spetta all'Assemblea federale stabilire a quale livello normativo concretizzare l'iniziativa ed elaborare quindi le necessarie modifiche costituzionali o legislative. La Costituzione federale impedisce che eventuali divergenze tra le Camere si ripercuotano negativamente sul diritto di iniziativa (art. 156 cpv. 3 Cost.). La realizzazione di tali propositi necessita di modifiche legislative (LDP, LParl, OG).
In considerazione di certi avvenimenti occorsi negli ultimi anni in taluni Cantoni occorre discutere, nell'ambito del secondo avamprogetto della presente revisione (revisione della legislazione federale sui diritti politici), alcune semplificazioni concernenti le elezioni del Consiglio nazionale. Alcune proposte di norme cercano di riprendere suggerimenti formulati dai Cantoni e ispirati dai recenti eventi avvenuti in occasione di votazioni popolari e di elezioni del Consiglio nazionale.
La Convenzione regola la partecipazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni alla fase d'esercizio del portale d'informazione www.ch.ch dal 2005 al 2008. Essa sostituisce la convenzione attualmente in vigore, concernente la fase di progettazione del sito Internet.
La procedura per l'approvazione del diritto cantonale da parte della Confederazione e per l'informazione della Confederazione sui trattati dei Cantoni con l'estero sarà riveduta.
La vigente legge del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) deve essere adeguata alla vigente Costituzione federale. Si tratta da un lato di adeguare nella legge le mutate forme degli atti legislativi, dall'altro, di trasporre a livello di legge determinate disposizioni disciplinate nell'ordinanza.
Il disciplinamento lagale della procedura di consultazione deve essere adeguato alla Constituzione federale vigente. In un primo tempo il nuovo disciplinamento é integrato nella revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Successivamente, l'ordinanza del 1991 sulla procedura di consultazione sarà oggetto di una revisione totale.